DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 543
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
contabilita' di Stato;
diritto regionale.
L'art. 68 (ex 64), relativo alle modalita' degli esami di laurea, e' modificato nel senso che la norma contrassegnata con la lettera a) e' soppressa.
Art. 83 (ex 79) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
fitopatologia generale;
acarologia e nematologia;
difesa della natura;
vivaismo e tecnica sementiera delle specie arboree;
fisiologia vegetale;
geopedologia;
geografia agraria;
igiene zootecnica;
tecnica mangimistica;
suinicoltura;
miglioramento genetico degli animali domestici;
zooeconomia;
complementi di matematica;
disegno;
fisica tecnica;
impianti speciali idraulici;
macchine operatrici agricole;
materiali e tecnica delle costruzioni rurali;
economia della meccanizzazione agricola;
chimica analitica e strumentale;
microbiologia degli alimenti;
tecnologie alimentari;
enzimologia (semestrale);
piante arboree ornamentali (semestrale);
produzione e controllo delle sementi (semestrale);
tecnica delle colture protette (semestrale);
tecnica del diserbo (semestrale);
genetica agraria;
ecologia agraria;
microbiologia enologica;
anatomia delle piante;
fisica del terreno agrario;
coltivazioni da foraggio (semestrale);
cerealicoltura (semestrale);
coltivazioni industriali di pieno campo (semestrale);
applicazione dei fitoregolatori in arboricoltura;
maturazione, raccolta e conservazione della frutta;
edilizia zootecnica;
zoologia agraria;
enologia;
malattie non parassitarie.
Nello stesso elenco gli insegnamenti di "alpicoltura e selvicoltura" (annuale) e di "orticoltura e floricoltura" (semestrale) sono soppressi e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
selvicoltura (semestrale);
alpicoltura (semestrale);
orticoltura (semestrale);
floricoltura (semestrale),
ed inoltre l'insegnamento complementare di "avicoltura e coniglicoltura" passa da semestrale ad annuale.
L'art. 85 (ex 81), relativo alla modalita' degli esami degli insegnamenti biennali, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 61
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: contabilita' di Stato; diritto regionale. L'art. 68 (ex 64), relativo alle modalita' degli esami di laurea, e' modificato nel senso che la norma contrassegnata con la lettera a) e' soppressa. Art. 83 (ex 79) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: fitopatologia generale; acarologia e nematologia; difesa della natura; vivaismo e tecnica sementiera delle specie arboree; fisiologia vegetale; geopedologia; geografia agraria; igiene zootecnica; tecnica mangimistica; suinicoltura; miglioramento genetico degli animali domestici; zooeconomia; complementi di matematica; disegno; fisica tecnica; impianti speciali idraulici; macchine operatrici agricole; materiali e tecnica delle costruzioni rurali; economia della meccanizzazione agricola; chimica analitica e strumentale; microbiologia degli alimenti; tecnologie alimentari; enzimologia (semestrale); piante arboree ornamentali (semestrale); produzione e controllo delle sementi (semestrale); tecnica delle colture protette (semestrale); tecnica del diserbo (semestrale); genetica agraria; ecologia agraria; microbiologia enologica; anatomia delle piante; fisica del terreno agrario; coltivazioni da foraggio (semestrale); cerealicoltura (semestrale); coltivazioni industriali di pieno campo (semestrale); applicazione dei fitoregolatori in arboricoltura; maturazione, raccolta e conservazione della frutta; edilizia zootecnica; zoologia agraria; enologia; malattie non parassitarie. Nello stesso elenco gli insegnamenti di "alpicoltura e selvicoltura" (annuale) e di "orticoltura e floricoltura" (semestrale) sono soppressi e sostituiti rispettivamente dai seguenti: selvicoltura (semestrale); alpicoltura (semestrale); orticoltura (semestrale); floricoltura (semestrale), ed inoltre l'insegnamento complementare di "avicoltura e coniglicoltura" passa da semestrale ad annuale. L'art. 85 (ex 81), relativo alla modalita' degli esami degli insegnamenti biennali, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 61
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.