La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la concessione dei contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.