DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. 554
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151, e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595, 27 agosto 1964, n. 1042, 5 settembre 1966, n. 908, 13 novembre 1970, n. 1212 e 30 novembre 1973, n. 1048; Vista la deliberazione assunta il 12 gennaio 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, che assume la nuova denominazione di "Istituto di credito fondiario umbro marchigiano", ente morale con sede in Ancona, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
LEONE COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 6
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 1
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO Art. 1. L'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, fondato dalle casse di risparmio delle Marche ed al quale hanno successivamente aderito le casse di risparmio dell'Umbria, e' ente morale a carattere consorziale, con personalita' giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 2
Art. 2. L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle regioni marchigiana ed umbra. L'Istituto puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge. Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' costituita ai sensi della [legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238), ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 3
Art. 3. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 4
Art. 4. I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a L. 3.429.500.000 e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 250.000 ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche e dell'Umbria come appresso: Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Ancona - n. 901 quote.......................... L. 225.250.000 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - numero 1.427 quote....................................... 356.750.000 Cassa di risparmio di Citta' di Castello - n. 405 quote............................................. 101.250.000 Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - n. 549 quote...................................... 137.250.000 Cassa di risparmio di Fano - n. 667 quote..... 166.750.000 Cassa di risparmio di Fermo - n. 857 quote.... 214.250.000 Cassa di risparmio di Foligno - n. 470 quote.. 117.500.000 Cassa di risparmio di Jesi - n. 1.189 quote... 297.250.000 Cassa di risparmio di Loreto - n. 287 quote... 71.750.000 Cassa di risparmio di Narni - n. 179 quote.... 44.750.000 Cassa di risparmio di Orvieto - n. 292 quote.. 73.000.000 Cassa di risparmio di Perugia - n. 1.536 quote. 384.000.000 Cassa di risparmio della provincia di Macerata - n. 2.252 quote.................................. 563.000.000 Cassa di risparmio di Pesaro n. 1.871 quote... 467.750.000 Cassa di risparmio di Spoleto - n. 256 quote.. 64.000.000 Cassa di risparmio di Terni - n. 580 quote.... 145.000.000 -------------- L. 3.429.500.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1.714.750.000, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'[art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1), e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1965, n. 88. Qualora per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al contenimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non puo' avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 5
Art. 5. I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 30 e sono investiti a norma delle leggi vigenti.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 6
Art. 6. Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il comitato consultivo; il direttore generale.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 7
Art. 7. L'assemblea e' costituita dai rappresentanti delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 8
Art. 8. Spetta all'assemblea: a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonche' i sindaci di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci; f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 9
Art. 9. L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub a), b), e), f). Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto. Negli ultimi due casi, l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 10
Art. 10. La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 11
Art. 11. Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la meta' dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione. Per le decisioni sugli oggetti di cui al paragrafo c) dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti dei presenti. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo d) dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la meta' dei fondi di garanzia e la totalita' dei voti dei presenti. Possono assistere all'assemblea i direttori generali degli istituti partecipanti.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 12
Art. 12. L'Istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto di nove membri eletti dall'assemblea: sei tra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti marchigiane e tre fra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti umbre. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 13
Art. 13. Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 14
Art. 14. Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potra' corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, e di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 15
Art. 15. Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza puo' provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'[art. 2386 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2386).
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 16
Art. 16. I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso le casse di risparmio partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 17
Art. 17. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente e due vice presidenti. Un vice presidente deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio marchigiane, l'altro deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio umbre.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 18
Art. 18. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi d'urgenza, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 19
Art. 19. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui; 5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonche' su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulla nomina di sette componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto; 12) sui compiti e le responsabilita' da attribuire alle casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto; 13) sulle eventuali elargizioni per beneficenza e pubblica utilita', nei limiti degli importi a tale scopo destinati dall'assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del bilancio annuale; 14) su quanto altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 20
Art. 20. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta si intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualita' di segretario del consiglio. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.
Istituto di credito fondiario umbro marchigiano-art. 21
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.