DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. 555

Type DPR
Publication 1975-07-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' costituita presso l'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto in data 12 aprile 1973; Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti, in data 12 gennaio 1974; Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, la quale assume la nuova denominazione di "Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche", in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 7

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 1

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO UMBRO MARCHIGIANO SEZIONE OPERE PUBBLICHE Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ora Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. La sezione viene denominata "Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche" ed ha sede in Ancona presso l'Istituto. La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 2

Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 3

Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3), e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sulla emissione delle cartelle fondiarie dell'Istituto. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 4

Art. 4. Il patrimonio della sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire seicentomilioni assegnata dall'istituto di credito fondiario umbro marchigiano. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 5

Art. 5. La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione dell'istituto di credito fondiario umbro marchigiano, con la disciplina, le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 6

Art. 6. La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 7

Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle rappresentanze dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano. La sezione rimborsera' all'istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 8

Art. 8. L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale verra' formato ed approvato a norma dello statuto dell'istituto di credito fondiario umbro marchigiano e di legge.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 9

Art. 9. Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente: a) il 10% al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione; b) il residuo, entro il limite del 6% del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, a remunerazione del fondo stesso; c) l'eventuale ulteriore residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione; d) quando il fondo di riserva ordinario avra' raggiunto la meta' del fondo di dotazione, gli utili netti residuati saranno destinati per meta' a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra meta' rimarranno a disposizione dell'assemblea delle partecipanti dell'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 10

Art. 10. In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dall'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano. L'eventuale supero sara' devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano sezione opere pubbliche-art. 11

Art. 11. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni della legge e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro COLOMBO

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