La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la erogazione, a favore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), delle seguenti somme: a) controvalore in lire di dollari USA 16.300.000 a titolo di contributo per la partecipazione italiana al Programma su citato per gli anni 1973, 1974 e 1975, da ripartirsi in ragione di dollari USA 5.000.000 per l'anno 1973, dollari USA 5.650.000 per l'anno 1974 e dollari USA 5.650.000 per l'anno 1975; b) controvalore in lire di dollari USA 97.942,30 a titolo di conguaglio dovuto dall'Italia, a causa delle oscillazioni nei rapporti di cambio, sul contributo straordinario per il 1972.