DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. 574
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di esenzioni fiscali sulle liberalita' a favore dello Stato e di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 17 aprile 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto fissato nelle note stesse.
LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 30
Scambio di Note
SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVEZIA IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI SULLE LIBERALITA' A FAVORE DI ISTITUZIONI CULTURALI. (Roma, 17 aprile 1973) Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. AMBASCIATA REALE DI SVEZIA Roma, 17 aprile 1973 Signor Sottosegretario di Stato, al fine di promuovere gli scambi culturali fra la Svezia e l'Italia e di facilitare le disposizioni sui beni presi a tale scopo in favore dello Stato svedese e dello Stato italiano, nonche' degli istituti e fondazioni culturali svedesi e italiani, ho l'onore di proporre che i Governi dei nostri due Stati concordino quanto segue: 1) Le disposizioni a titolo gratuito (anche nel caso che siano gravate di oneri se la prestazione fornita in contropartita e' connessa al fine della disposizione) miranti a promuovere la beneficenza, gli studi, la ricerca o l'insegnamento sono esenti 1° in Svezia, dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario della disposizione e' lo Stato italiano o un istituto culturale italiano riconosciuto in base alla legislazione italiana e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente; 2° in Italia, dai diritti di registrazione, dalle imposte sulle successioni, sulle ipoteche e sul valore integrale della successione, se il beneficiario della disposizione e' lo Stato svedese o un istituto culturale svedese riconosciuto in base alla legislazione svedese e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente. E' convenuto che su richiesta di uno degli Stati interessati, l'altro esaminera' sulla base della reciprocita' la questione dell'esenzione dalle imposte in favore di altri istituti o fondazioni miranti a promuovere la beneficenza. 2) L'esenzione dalle imposte di cui al paragrafo 1) e' prevista per ogni altra imposizione che possa essere introdotta in Svezia o in Italia, sia che si tratti di imposte sul valore integrale della successione, sia che si tratti di imposte su parti e di eredita', sulle donazioni e lasciti particolari. 3) L'esenzione dalle imposte suddette riguarda anche le disposizioni di cui al paragrafo 1) che sono gia' state adottate in favore dell'uno o dell'altro Stato o delle fondazioni o istituti citati allo stesso paragrafo e per i quali dette imposte non sono ancora state versate. La presente lettera e la lettera dello stesso tenore con la quale Ella vorra' esprimere l'accordo del Suo Governo su quanto precede costituiranno una convenzione intervenuta fra i Governi dei nostri due Stati, che entrera' in vigore quindici giorni dopo il giorno della Sua risposta. La presente convenzione, che restera' in vigore per un periodo indeterminato, puo' essere denunciata con preavviso di sei mesi, per via diplomatica. Voglia gradire, signor Sottosegretario di Stato, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Brynolf ENG Ambasciatore di Svezia Sua Eccellenza Signor Alberto BEMPORAD - Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri ROMA Signor ambasciatore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore: "Al fine di promuovere gli scambi culturali fra la Svezia e l'Italia e di facilitare le disposizioni sui beni presi a tale scopo in favore dello Stato svedese e dello Stato italiano, nonche' degli istituti e fondazioni culturali svedesi e italiani, ho l'onore di proporre che i Governi dei nostri due Stati concordino quanto segue: 1) Le disposizioni a titolo gratuito (anche nel caso che siano gravate di oneri se la prestazione fornita in contropartita e' connessa al fine della disposizione) miranti a promuovere la beneficenza, gli studi, la ricerca o l'insegnamento sono esenti 1° in Svezia, dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario della disposizione e' lo Stato italiano o un istituto culturale italiano riconosciuto in base alla legislazione italiana e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente; 2° in Italia, dai diritti di registrazione, dalle imposte sulle successioni, sulle ipoteche e sul valore integrale della successione, se il beneficiario della disposizione e' lo Stato svedese o un istituto culturale svedese riconosciuto in base alla legislazione svedese e la cui sede si trovi sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente. E' convenuto che su richiesta di uno degli Stati interessati, l'altro esaminera' sulla base della reciprocita' la questione dell'esenzione dalle imposte in favore di altri istituti o fondazioni miranti a promuovere la beneficenza. 2) L'esenzione dalle imposte di cui al paragrafo 1) e' prevista per ogni altra imposizione che possa essere introdotta in Svezia o in Italia, sia che si tratti di imposte sul valore integrale della successione, sia che si tratti di imposte su parti di eredita', sulle donazioni e lasciti particolari. 3) L'esenzione dalle imposte suddette riguarda anche le disposizioni di cui al paragrafo 1) che sono gia' state adottate in favore dell'uno o dell'altro Stato o delle fondazioni o istituti citati allo stesso paragrafo e per i quali dette imposte non sono ancora state versate. La presente lettera e la lettera dello stesso tenore con la quale Ella vorra' esprimere l'accordo del Suo Governo su quanto precede costituiranno una convenzione intervenuta fra i Governi dei nostri due Stati, che entrera' in vigore quindici giorni dopo il giorno della Sua risposta. La presente convenzione, che restera' in vigore per un periodo indeterminato, puo' essere denunciata con preavviso di sei mesi, per via diplomatica". Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede. Voglia gradire, signor ambasciatore, l'espressione della mia altissima considerazione. Roma, 17 aprile 1973 Alberto BEMPORAD Sottosegretario di Stato agli affari esteri A Sua Eccellenza il signor Brynolf ENC - Ambasciatore di Svezia a Roma
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.