LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.
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