La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36. Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.