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LEGGE 18 novembre 1975, n. 586

Current text a fecha 1975-12-20

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36. Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.