LEGGE 15 novembre 1975, n. 588
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della marina mercantile può concedere contributi ad enti ed istituti riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, operanti nel settore della pesca marittima, al fine di promuovere e di programmare studi e ricerche per lo sviluppo del settore stesso e per la protezione delle risorse biologiche. I contributi di cui al comma precedente sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato di cui al successivo articolo 2. Per la concessione dei contributi di cui al comma primo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980. Le somme non impegnate negli esercizi finanziari cui si riferiscono potranno essere utilizzate negli esercizi successivi; potranno altresì in ciascun esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziate per gli esercizi successivi, a condizione che i contributi relativi vengano erogati nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce. Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi saranno stabilite con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.
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