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LEGGE 15 novembre 1975, n. 589

Current text a fecha 1975-12-21

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 novembre 1975 LEONE MORO - GIOIA - MARCORA Visto, il Guardasigilli: REALE