La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 novembre 1975 LEONE MORO - GIOIA - MARCORA Visto, il Guardasigilli: REALE