LEGGE 18 novembre 1975, n. 590
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare Livello tecnico determinati con decreto del Ministro per la difesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.
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