DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. 591

Type DPR
Publication 1975-07-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847, nonche' il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed, integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 aprile 1950, n. 866 e modificato con proprio decreto 4 febbraio 1955, n. 108; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 novembre 1973; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 47

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 1

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO Art. 1. L'Istituto nazionale di credito edilizio (I.N.C.E.) costituitosi con rogito notaio Agostino Balsi del 9 gennaio 1925 a seguito dell'autorizzazione di cui al regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, e' una societa' per azioni ed ha per oggetto l'esercizio, con la concessione di soli finanziamenti in numerano: a) del credito edilizio a norma del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito con legge 11 febbraio 1926, n. 255, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, della legge 29 luglio 1949, n. 474, e loro successive modifiche ed integrazioni; e del credito per l'edilizia economica e popolare a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni e a norma di tutte le disposizioni legislative anche speciali, sull'edilizia economica e popolare; b) del credito alberghiero a norma della legge 4 agosto 1955, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni, e a norma della legge 10 agosto 1950, n. 656 (Cassa per il Mezzogiorno), e successive modifiche ed integrazioni. L'istituto puo', altresi', concedere anche con emissione di cartelle edilizie, mutui previsti da apposite disposizioni di legge.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 2

Art. 2. L'istituto ha sede in Roma e svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica italiana. Potra' istituire dipendenze presso ogni regione previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 3

Art. 3. ((La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci e previa approvazione delle competenti autorita')).

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 4

Art. 4. ((Il capitale sociale e' di L. 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni) ripartito in numero 10.800.000 (diecimilioniottocentomila) azioni da nominali L. 500 (cinquecento) ciascuna e potra' essere aumentato con delibera dell'assemblea e con l'osservanza delle leggi in vigore)).

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 5

Art. 5. Le azioni sono nominative salvo diversa permissiva disposizione di legge. Per la titolarita' e la legittimazione al voto, anche di azioni in comproprieta', si applicano le disposizioni del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) ed ogni altra norma vigente in materia. I titoli rappresentanti le azioni, numerati progressivamente, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 6

Art. 6. Il capitale, osservate le disposizioni di legge, e' impiegato per una meta' in mutui in numerario e per un'altra meta' potra' essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle edilizie e fondiarie di istituti autorizzati, nell'acquisto di immobili in conformita' delle disposizioni di legge in vigore.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 7

Art. 7. Il capitale dell'Istituto e le relative riserve, gli immobili di proprieta' e le garanzie ipotecarie, costituite in occasione di ogni operazione di finanziamento, sono vincolati a favore dei portatori di cartelle comunque emesse dall'istituto.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 8

Art. 8. L'istituto concede mutui per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione e/o ampliamento di case di abitazione, nonche' mutui aventi altre destinazioni per le quali sia stato espressamente facoltizzato con leggi speciali. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1, lettera a), del presente statuto, l'Istituto da' la preferenza a famiglie singole o a gruppi di famiglie, che riunite in cooperative o in altra forma, intendano conseguire la proprieta' di un appartamento ed alle cooperative che abbiano per scopo di concedere alloggi ad equo fitto o a riscatto. I mutui possono essere concessi anche a comuni o enti che Si propongono di costruire abitazioni senza fini speculativi. Alle operazioni di finanziamento, comunque effettuate dall'Istituto, anche a tenore di leggi speciali, sono applicabili tutte le norme, con esse compatibili, emanate a tutela delle operazioni di credito fondiario.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 9

Art. 9. Sono organi dell'amministrazione dell'istituto: a) l'assemblea degli azionisti; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il presidente; e) il direttore generale.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 10

Art. 10. Le assemblee degli azionisti, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci nella sede sociale o in altro luogo espressamente indicato dal consiglio di amministrazione, oppure a seguito di richiesta sottoscritta da tanti soci che rappresentino 1/5 del capitale e che nella domanda indichino gli argomenti da trattare.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 11

Art. 11. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; discute ed approva il bilancio annuale; procede, alle previste scadenze, alla nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; determina la misura dell'emolumento degli amministratori ed i compensi ai sindaci effettivi e delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, su quanto altro indicato nell'ordine del giorno proposto dal consiglio di amministrazione. In prima convocazione per la validita' della costituzione dell'assemblea ordinaria, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, e' valida qualunque sia la parte del capitale presente e rappresentata.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 12

Art. 12. L'assemblea straordinaria, convocata per deliberare sugli argomenti di competenza secondo la legge ed il presente statuto, e' costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione in conformita' a quanto dispongono gli [articoli 2363](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2363) e [2369 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2369).

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 13

Art. 13. La convocazione dell'assemblea degli azionisti sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello indicato e da affiggere nella sede sociale, con la osservanza degli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative in materia ed in vigore al momento della convocazione. L'avviso, sia per la prima che per la seconda convocazione, deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione stessa, l'elenco degli argomenti da trattare e l'elenco degli istituti bancari incaricati di ricevere il deposito delle azioni.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 14

Art. 14. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino iscritti nel libro soci e quelli che abbiano depositato, entro il termine stesso, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, le azioni delle quali sono in possesso attraverso una serie continua di girate. Il deposito delle azioni viene constatato con uno o piu' verbali redatti da uno dei sindaci dell'istituto o da un notaio. Il socio ha diritto ad un voto per ogni azione. I suddetti azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea, nei limiti previsti dalle leggi in vigore, con delega scritta autenticata da un notaio oppure da un consigliere o dal direttore generale della societa'.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 15

Art. 15. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza, da chi ne fa le veci e, in assenza di questo, dalla persona designata dagli azionisti intervenuti. Il presidente, con il consenso dell'assemblea, nomina un segretario sciegliendo fra gli intervenuti e, nell'assemblea straordinaria designa un notaio a termine di legge.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 16

Art. 16. Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici membri. I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata, dal collegio sindacale. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Per la revoca, la decadenza e la cessazione degli amministratori, si osservano le disposizioni di legge.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 17

Art. 17. Ogni amministratore deve prestare cauzione per un importo di L. 200.000 di valore nominale di titoli della societa' o di titoli dello Stato nei termini e con le modalita' previste dallo [art. 2387 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2387); deve, inoltre, provvedere agli adempimenti relativi all'accettazione nei termini stabiliti dall'[art. 2383 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2383).

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 18

Art. 18. Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un presidente, di un vice presidente e di un segretario il quale puo' anche essere estraneo al consiglio.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 19

Art. 19. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi dietro convocazione del presidente e, in caso di sua assenza, del vice presidente e, in assenza anche di questo ultimo, del consigliere piu' anziano di eta' oppure a richiesta di almeno quattro consiglieri o del collegio sindacale o del direttore generale o del delegato dell'organo di vigilanza.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 20

Art. 20. La convocazione del consiglio di amministrazione e' fatta con lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima. L'avviso deve essere comunicato al delegato dell'organo di vigilanza sette giorni prima della riunione secondo le norme in vigore ed in caso d'urgenza per telegramma tre giorni prima. Di ciascuna convocazione viene data comunicazione al collegio sindacale.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 21

Art. 21. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei consiglieri presenti: in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. All'adunanza intervengono il collegio sindacale, il delegato dell'organo di vigilanza ed il direttore generale.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 22

Art. 22. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci. Il verbale delle deliberazioni deve essere trascritto nel libro previsto dalla legge e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario. Copia del verbale deve essere trasmessa all'organo di vigilanza non oltre otto giorni dopo quello in cui si e' tenuta l'adunanza stessa. Gli estratti delle deliberazioni firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli.

Istituto nazionale di credito edilizio-art. 23

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