DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1975, n. 592
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1969, n. 547; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 27 aprile 1973; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformita' del seguente testo: "La sezione ha un fondo di dotazione di lire 6 miliardi, costituito dall'Istituto italiano di credito fondiario".
LEONE COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 48
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