DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 599
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto n. 1070 in data 29 luglio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 1933, con cui il Consorzio universitario di Siena e' stato eretto in ente morale; Vista l'istanza 6 febbraio 1973, con la quale il professore Mauro Barni, rettore pro-tempore dell'Universita' di Siena, nella sua qualita' di presidente dell'ente suddetto, ha chiesto modifiche allo statuto vigente del Consorzio stesso; Visto il verbale della seduta del 28 dicembre 1973 del consiglio di amministrazione dell'ente in parola; Udito il parere del Consiglio di Stato; Considerato che le modifiche stesse sono state apportate nell'interesse del Consorzio e per la sua migliore funzionalita'; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario della Toscana meridionale, con sede in Siena, di cui alla deliberazione adottata dal consiglio d'amministrazione il 28 dicembre 1973, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 94
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 1
STATUTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA MERIDIONALE Art. 1. E' istituito in Siena fra l'Universita', le province di Siena, Arezzo e Grosseto e i comuni capoluoghi delle tre province un Consorzio universitario che ha sede presso l'Universita' degli studi. Possono partecipare al Consorzio altri comuni, enti pubblici ed istituti di credito che intendono contribuire finanziariamente al conseguimento degli scopi cui all'art. 2, ed alle condizioni di cui all'art. 3.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 2
Art. 2. Il consorzio si prefigge i seguenti scopi: a) collaborare con gli organi ai quali spetta il governo dell'Universita'; b) promuovere lo sviluppo dell'universita' secondo le indicazioni emergenti dai piani di programmazione regionale; c) collaborare alla promozione del diritto allo studio ed alle attivita' che servono a favorire e migliorare la recettivita' degli studenti in Siena; d) proporre e coordinare con l'Universita' di Siena piani e programmi di studio e di ricerca per la promozione socio-economica ed in collegamento con le esigenze del territorio della Toscana meridionale; e) assumere ogni altra iniziativa che valga ad integrare l'attivita' dell'Universita' di Siena.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 3
Art. 3. I fondi del Consorzio sono costituiti da contributi annui degli enti partecipanti nelle misure che seguono: a) comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali, non inferiore a L. 10.000.000; b) enti pubblici ed istituti di credito, non inferiore a L. 3.000.000. La quota di partecipazione dei comuni delle tre province diversi dai comuni capoluogo e' stabilita sulla base di L. 100 per ogni abitante. Gli impegni ed i contributi di cui sopra avranno effetto dalla data di deliberazione dei rispettivi enti e saranno successivamente rinnovabili in forma tacita, di quinquennio in quinquennio, sempre quando non intervenga regolare atto di rinuncia da comunicare al Consorzio almeno un anno prima della scadenza di ogni quinquennio.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 4
Art. 4. Il materiale scientifico, i libri e tutti gli oggetti per la loro natura inventariabili gia' di proprieta' del Consorzio o che verranno acquistati con fondi del Consorzio stesso, passano in uso perpetuo all'Universita' e saranno tenuti in evidenza mediante appositi inventari.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 5
Art. 5. Il Consorzio si avvarra' per quanto possibile del personale dell'Universita'; altrimenti potra' assumere personale proprio o servirsi di personale degli enti consorziati appositamente comandato. Il servizio di cassa sara' disimpegnato, a titolo gratuito, dal Monte dei Paschi di Siena.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 6
Art. 6. Gli organi del Consorzio sono: 1) l'assemblea; 2) il comitato direttivo; 3) il presidente.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 7
Art. 7. All'assemblea partecipano tutti i rappresentanti degli enti consorziati. L'assemblea ha le seguenti attribuzioni: a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo presentati dal comitato direttivo; b) formula i programmi generali dell'attivita' consortile ed indica le forme piu' idonee per attuarli; c) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Consorzio; d) delibera sulle domande di partecipazione al Consorzio da parte di enti pubblici o istituti di credito. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda un terzo degli enti consorziati; l'assemblea e' valida con almeno la presenza della meta' piu' uno degli enti consorziati.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 8
Art. 8. Il comitato direttivo e' presieduto dal rettore dell'Universita' ed e' cosi' composto: 1) dal rappresentante della provincia di Arezzo; 2) dal rappresentante della provincia di Grosseto; 3) dal rappresentante della provincia di Siena; 4) dal rappresentante del comune di Arezzo; 5) dal rappresentante del comune di Grosseto; 6) dal rappresentante del comune di Siena; 7) da un rappresentante designato dagli istituti di credito consorziati; 8) da un rappresentante designato dagli enti pubblici consorziati; 9) da un rappresentante designato dai comuni consorziati della provincia di Arezzo; 10) da un rappresentante designato dai comuni consorziati della provincia di Grosseto; 11) da un rappresentante designato dai comuni consorziati della provincia di Siena. Il comitato ha le seguenti attribuzioni: a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per anno solare di ciascun esercizio del Consorzio; b) l'eventuale erogazione del fondo di riserva e l'approvazione degli storni di somme di cui nel corso di esercizio si ravvisi la necessita'; c) la decisione su tutti gli affari che concernono le attivita' di cui all'art. 2; d) il comitato dura in carica un quinquennio.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 9
Art. 9. Per quanto concerne l'esecuzione di opere edilizie di particolare impegno il comitato puo' procedere alla costituzione di speciali commissioni. Per la progettazione, il finanziamento e l'esecuzione di dette opere il comitato puo' stipulare convenzioni con le province, con i comuni e con altri enti facenti parte e non facenti parte del Consorzio.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 10
Art. 10. Il comitato si riunisce ordinariamente due volte all'anno ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei consiglieri. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario scelto dai consiglieri tra il personale di cui all'art. 5.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 11
Art. 11. Per la validita' delle adunanze del comitato occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto della maggioranza dei presenti.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 12
Art. 12. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Convoca il comitato direttivo, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie ed il comitato direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal comitato. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi puo' farsi sostituire da un suo rappresentante.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 13
Art. 13. L'assemblea funzionera' come organo deliberante del Consorzio quando questo avra' un numero di enti consorziati superiore a venti. Prima di questo momento il comitato direttivo avra' anche le attribuzioni previste per l'assemblea.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 14
Art. 14. Nel caso di scioglimento del Consorzio, tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui all'art. 4, passera' in proprieta' all'Universita' di Siena.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 15
Art. 15. Qualsiasi modificazione o aggiunta da apportarsi al presente statuto dovra' essere approvata dalla maggioranza dei componenti l'assemblea e ratificata dagli enti partecipanti.
Statuto del consorzio universitario della Toscana meridionale-art. 16
Art. 16. Un apposito regolamento da approvarsi dal consiglio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, provvedera' alla esecuzione del presente statuto. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI
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