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LEGGE 27 ottobre 1975, n. 608

Current text a fecha 1975-12-11

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data. Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro per l'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.