LEGGE 18 novembre 1975, n. 611
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, per l'anno finanziario 1975, per la concessione da parte delle regioni, sulla base di proprie leggi, di anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire alle cantine sociali medesime di corrispondere acconti ai soci, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino, per le uve conferite nella vendemmia 1975. Lo stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al riparto delle relative disponibilità finanziarie tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla quantità di prodotto conferita nel 1975. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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