La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, prorogata per il biennio 1972-73 con legge 26 gennaio 1973, n. 13, è ulteriormente prorogata per il biennio 1974-75.