DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1975, n. 620
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 18 dicembre 1974 e 24 ottobre 1975;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari
Art. 1
Il tirocinio degli uditori giudiziari dura, di regola, almeno un anno. Per un periodo non inferiore a sei mesi gli uditori sono destinati presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di Roma; nel rimanente periodo gli uditori giudiziari sono destinati al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una citta' sede di corte di appello.
Art. 2
Durante il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, gli uditori prendono conoscenza dei diversi settori dell'Amministrazione della giustizia e, per approfondire la loro preparazione teorica e pratica, partecipano a incontri di studio articolati in conferenze, dibattiti, corsi di perfezionamento e specializzazione, frequenza di pubblici uffici e altre attivita' ritenute necessarie.
Art. 3
La commissione speciale per gli uditori giudiziari del Consiglio superiore della magistratura coordina il tirocinio degli uditori, riferendo periodicamente al Consiglio e seguendone le direttive.
Art. 4
Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione speciale, nomina i collaboratori di detta commissione scegliendoli tra i magistrati dotati di particolare preparazione teorica e pratica e di spiccate attitudini didattiche e capacita' organizzative.
Art. 5
Ai magistrati collaboratori della commissione speciale viene affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non piu' di dieci uditori. A tal fine essi: 1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre all'approvazione della commissione speciale; 2) assegnano l'uditore ai vari uffici indicati nel piano di tirocinio e, per ciascuno dei detti uffici, d'intesa con i dirigenti degli stessi, prescelgono i magistrati ai quali affidare, di volta in volta, la guida del tirocinio pratico dell'uditore; 3) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, la efficacia e la validita' del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari; 4) possono formulare alla commissione speciale proposte sulle concrete modalita' degli incontri di studio e ne curano lo svolgimento; 5) trasmettono alla commissione speciale, al termine del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma, una relazione sulle attitudini e le capacita' dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso i singoli uffici giudiziari.
Art. 6
Il magistrato alla cui guida l'uditore e' affidato in occasione del tirocinio pratico fa assistere l'uditore a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio. Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario. In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Al termine del periodo di affidamento redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida.
Art. 7
La commissione speciale per gli uditori giudiziari coordina il tirocinio, tiene i fascicoli personali degli uditori, nei quali include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari; organizza gli incontri di studio; formula proposte al Consiglio sulla scelta dell'ufficio cui assegnare l'uditore nell'ulteriore periodo di tirocinio; redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede all'attuazione di quanto occorra per il piu' efficace svolgimento del tirocinio. Per lo svolgimento degli incontri di studio, oltre che dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, la commissione speciale puo' avvalersi dei magistrati dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio, nonche' di altri esperti anche non appartenenti all'ordine giudiziario, nominati dal Consiglio stesso.
Art. 8
Ferma restando la facolta' prevista dall'articolo unico della legge 30 maggio 1965, n. 579, al termine del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di Roma, gli uditori in considerazione delle attitudini dimostrate e delle prevedibili esigenze di servizio vengono destinati dal Consiglio presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di una citta' sede di corte di appello. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello, d'intesa con il dirigente dell'ufficio di destinazione, affida l'uditore a un magistrato per il completamento del tirocinio secondo le modalita' di cui al precedente art. 6.
Art. 9
Il magistrato cui l'uditore e' affidato redige la relazione sulla base della quale il consiglio giudiziario stende il parere di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. Tale relazione e il parere del consiglio giudiziario vengono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e allegati al fascicolo personale dell'uditore.
Art. 10
La commissione speciale per gli uditori giudiziari, sulla base anche dei documenti acquisiti ai fascicoli personali degli uditori, redige una relazione finale sull'intero tirocinio svolto e formula le proposte in ordine alla idoneita' per il conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Art. 11
Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati la detta relazione e il fascicolo personale dell'uditore, puo' incaricare l'uditore delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, ovvero puo' disporre che egli prosegua il tirocinio con le modalita' di cui al precedente art. 8 per uno o piu' periodi di sei mesi fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge.
Art. 12
Per il periodo di destinazione agli uffici giudiziari di Roma, verra' corrisposto agli uditori giudiziari un rimborso spese (per acquisto di testi di legge, libri, riviste e articoli di cancelleria, per svolgimento di ricerche, per mezzi di trasporto, etc.) nella misura massima di L. 135.000 mensili lorde, che gravera' su apposita voce del bilancio del Consiglio superiore.
Art. 13
Le presenti norme sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962 e si applicano al tirocinio degli uditori nominati successivamente al 1 gennaio 1975.
LEONE REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 116
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