La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.