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LEGGE 26 novembre 1975, n. 621

Current text a fecha 1975-12-28

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.