LEGGE 26 novembre 1975, n. 623
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1975 LEONE MORO - VISENTINI - GUI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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