La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli: 1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni; 2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati in servizio della guardia di finanza che siano dichiarati idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo 15.