DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. 628

Type DPR
Publication 1975-06-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche preposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 190. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso l'istituto di psichiatria.

Il numero massimo degli iscritti e' di uno per ogni anno di corso per un totale complessivo di quattro iscritti.

Art. 191. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria e' di 4 anni. L'ammissione alla scuola sara' fatta per titoli ed esame.

Art. 192. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia e istologia del S.N.;

fisiologia del S.N.;

biochimica del S.N.;

genetica (elementi);

psicologia generale;

psicopatologia (I);

semeiotica psichiatrica.

2° Anno (internato in neurologia):

anatomia e istologia patologica del S.N.;

semeiotica neurologica;

patologia speciale e diagnostica neurologica;

neuro-radiologia;

endocrinologia e neurologia vegetativa;

elettroencefalografia.

3° Anno:

patologia speciale psichiatrica;

psicopatologia (II);

clinica psichiatrica (I);

psicologia clinica e psicodiagnostica;

psicofarmacologia;

psichiatria in rapporto con la patologia internistica;

esami di laboratorio.

4° Anno:

clinica psichiatrica (II);

terapia psichiatrica generale;

psicoterapia;

neuropsichiatria infantile;

psichiatria forense e legislazione psichiatrica;

psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Per conseguire il diploma di specializzazione e' previsto, durante il 1°, il 3° ed il 4° anno di corso, l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico presso l'istituto di psichiatria. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico.

E' altresi' obbligatorio durante il 2° anno di corso l'internato in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo che per i medici che prestino regolare servizio presso un ospedale psichiatrico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei, mentre per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico l'internato medesimo potra' essere ridotto a non meno di mesi 4.

Un esonero dalla frequenza di anni due puo' essere concesso agli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile; un esonero dalla frequenza di un anno potra' essere concesso agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima solo dopo il superamento dell'esame di ammissione.

Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in psichiatria sono i seguenti:

immatricolazione....... L. 20.000

iscrizione.................50.000

esami di profitto......." 10.000

laboratorio.......... 150.000

associazione studenti..." 1.000

riscaldamento......... " 5.000


L. 236.000

La tassa per gli studenti fuori corso e' di L. 106.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 giugno 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 117

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche preposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 190. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso l'istituto di psichiatria. Il numero massimo degli iscritti e' di uno per ogni anno di corso per un totale complessivo di quattro iscritti. Art. 191. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria e' di 4 anni. L'ammissione alla scuola sara' fatta per titoli ed esame. Art. 192. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e istologia del S.N.; fisiologia del S.N.; biochimica del S.N.; genetica (elementi); psicologia generale; psicopatologia (I); semeiotica psichiatrica. 2° Anno (internato in neurologia): anatomia e istologia patologica del S.N.; semeiotica neurologica; patologia speciale e diagnostica neurologica; neuro-radiologia; endocrinologia e neurologia vegetativa; elettroencefalografia. 3° Anno: patologia speciale psichiatrica; psicopatologia (II); clinica psichiatrica (I); psicologia clinica e psicodiagnostica; psicofarmacologia; psichiatria in rapporto con la patologia internistica; esami di laboratorio. 4° Anno: clinica psichiatrica (II); terapia psichiatrica generale; psicoterapia; neuropsichiatria infantile; psichiatria forense e legislazione psichiatrica; psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Per conseguire il diploma di specializzazione e' previsto, durante il 1°, il 3° ed il 4° anno di corso, l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico presso l'istituto di psichiatria. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico. E' altresi' obbligatorio durante il 2° anno di corso l'internato in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo che per i medici che prestino regolare servizio presso un ospedale psichiatrico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei, mentre per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico l'internato medesimo potra' essere ridotto a non meno di mesi 4. Un esonero dalla frequenza di anni due puo' essere concesso agli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile; un esonero dalla frequenza di un anno potra' essere concesso agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima solo dopo il superamento dell'esame di ammissione. Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in psichiatria sono i seguenti: immatricolazione....... L. 20.000 iscrizione.................50.000 esami di profitto......." 10.000 laboratorio.......... 150.000 associazione studenti..." 1.000 riscaldamento......... " 5.000 ---------- L. 236.000 La tassa per gli studenti fuori corso e' di L. 106.000.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 117

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