DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. 629

Type DPR
Publication 1975-07-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 215 - il secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola e' stabilito in 18 (diciotto) per l'intero corso di studi. L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola e' stabilito in 24 (ventiquattro) per l'intero corso di studi. Art. 237 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola e' stabilito in 18 (diciotto) per l'intero corso di studi. Art. 245 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola e' stabilito in 30 (trenta) per l'intero corso di studi. Art. 260 - l'ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola e' stabilito in 12 (dodici) per l'intero corso di studi.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1975

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 115

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