La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente: "Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo: 1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali; 2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87; 3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito. Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità".