LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654

Type Legge
Publication 1975-10-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) ((6))

Art. 4

All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE MORO - RUMOR - GUI - REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE Gli Stati Parti della presente Convenzione, Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite e' basato sui principi della dignita' e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignita' e diritti e che ciascuno puo' valersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale, Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione, Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessita' di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine, Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale) asserisce solennemente la necessita' di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonche' di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignita' della persona umana, Convinti che qualsiasi dottrina di superiorita' fondata sulla distinzione tra le razze e' falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, ne' in teoria ne' in pratica, Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed e' suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonche' la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso Stato, Convinti che l'esistenza di barriere razziali e' incompatibile con gli ideali di ogni societa' umana, Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione, Risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonche' a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunita' internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale, Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958 e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonche' di assicurare il piu' rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica. 2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non cittadini. 3. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalita', alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalita'. 4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo: a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attivita' e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo; b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione; c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista; d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi piu' opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni; e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonche' a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale. 2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parita', il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attivita' di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita' di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonche' a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita'; c) A non permettere ne' alle pubbliche autorita', ne' alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti: a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia; b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da Parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione; c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonche' il diritto di accedere, a condizioni di parita', alle cariche pubbliche; d) Altri diritti civili quali: i) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato; ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese; iii) Il diritto alla nazionalita'; iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge; v) Il diritto alla proprieta' di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in societa' con altri; vi) Il diritto all'eredita'; vii) Il diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione; viii) il diritto alla liberta' di opinione e di espressione; ix) Il diritto alla liberta' di riunione e di pacifica associazione; e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare: i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parita' di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente; ii) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati; iii) Il diritto all'alloggio; iv) Il diritto alla sanita', alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali; v) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale; vi) Il diritto di partecipare in condizioni di parita' alle attivita' culturali. f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffe', gli spettacoli ed i parchi.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le liberta' fondamentali nonche' il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonche' a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialita', che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civilta' nonche' dei piu' importanti sistemi giuridici; 2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente puo' designare un candidato scelto tra i propri cittadini. 3. La prima elezione avra' luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati cosi' designati, con l'indicazione degli Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti. 4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum e' formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti. 5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avra' termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sara' sorteggiato dal Presidente del Comitato. b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominera' un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato. 6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli Stati contraenti.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perche' venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per cio' che lo riguarda e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne fara' richiesta. Il Comitato puo' chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari. 2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attivita' e puo' dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea generale.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 2. II Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni. 3. Il servizio di segreteria del Comitato e' fornito dal Segretario generale delle Nazioni unite. 4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione-art. 11

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