LEGGE 15 ottobre 1975, n. 655

Type Legge
Publication 1975-10-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXVI del trattato stesso.

LEONE MORO - RUMOR - REALE - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Trattato- art. I

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia DESIDEROSI di adottare disposizioni per la reciproca estradizione di persone imputate o condannate, HANNO DECISO di concludere un Trattato a tal fine ed hanno convenuto le seguenti disposizioni. Articolo I 1. - Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciprocamente, nei casi e alle condizioni specificate nel presente Trattato, le persone imputate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo II, commesso nel territorio di una Parte, o fuori di esso nelle circostanze indicate nel paragrafo 5 del presente articolo, e che si trovino sul territorio dell'altra. 2. - Quando nel presente Trattato si fa riferimento al territorio di una Parte contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonche' le navi e gli aeromobili di proprieta' di quella Parte o in essa registrati, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato e' commesso. 3. - Ai fini del presente Trattato, l'aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio. 4. - Ai fini del presente Articolo, il territorio soggetto alla giurisdizione dell'Australia include i territori delle cui relazioni internazionali l'Australia e' responsabile. 5. - Quando il reato e' stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione qualora le sue leggi prevedano la punizione di detto reato commesso fuori del suo territorio.

Trattato- art. II

Articolo II 1. - L'estradizione sara' accordata per ogni reato che rientra in una delle seguenti definizioni, purche' esso sia, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti: a) un reato per il quale possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni o altra specie di pena piu' severa; e b) un reato per il quale possa essere accordata l'estradizione: 1) Omicidio volontario; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo. 2) Istigazione o aiuto al suicidio. 3) Lesioni volontarie gravi o gravissime. 4) Violenza carnale; violenza carnale presunta; incesto. 5) Atti di libidine violenti. 6) Incitamento, istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione. 7) Aborto illegale. 8) Sequestro di persona in tutte le sue forme; ratto in tutte le sue forme. 9) Reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti. 10) Furto semplice; furto aggravato; rapina; estorsione; truffa; appropriazione indebita; ricettazione; violazione di domicilio se commessa con violenza su cose o persone. 11) Bancarotta fraudolenta. 12) Reati di amministratori di societa' o di altre persone esercitanti funzioni presso organi di societa' o nel loro interesse. 13) Reati relativi alla pubblicazione, contraffazione o alterazione di monete, banconote o carte di pubblico credito e ogni altro reato relativo alla falsita' in documenti o scritture private. 14) Corruzione di pubblico ufficiale. 15) Falsa testimonianza; subornazione di testimoni; reati contro l'amministrazione della giustizia. 16) Incendio doloso. 17) Danneggiamento. 18) Disastro o pericolo di disastro ferroviario, aereo o marittimo o di altri mezzi di trasporto. 19) Ammutinamento o rivolta a bordo di una nave in navigazione o di un aeromobile in volo contro l'autorita' del comandante della nave o dell'aeromobile. 20) Pirateria, marittima o aerea, secondo le norme del diritto internazionale. 21) Traffico di schiavi. 22) Genocidio; o pubblica e diretta istigazione al genocidio. 23) Tentativo o concorso in relazione ad uno dei reati per i quali puo' essere concessa l'estradizione in base al presente Trattato, o favoreggiamento della persona che ha commesso uno di tali reati. 2. - L'estradizione sara' altresi' accordata per ogni altro reato, purche' esso sia, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti: a) un reato per il quale possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni o altra specie di pena piu' severa; e b) un reato per il quale possa essere accordata l'estradizione. 3. - Sara' altresi' concessa l'estradizione per il concorso in un reato previsto dal presente Articolo e per il quale, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di almeno due anni od altra specie di pena piu' severa. 4. - Nel caso di persona condannata, l'estradizione sara' concessa soltanto qualora la pena inflitta sia almeno un anno di reclusione o, fatte salve comunque le disposizioni di cui all'articolo III, la pena di morte. 5. - L'estradizione non sara' concessa per un reato che costituisce una infrazione alle leggi militari e non e' previsto dal diritto penale comune, o per un reato fiscale.

Trattato- art. III

Articolo III Se, in base alla legge della Parte richiedente, la persona ricercata e' passibile di pena di morte per un reato per il quale e' richiesta l'estradizione, ma la legge della Parte richiesta non prevede la pena di morte per simili reati, l'estradizione sara' rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Trattato- art. IV

Articolo IV 1. Ciascuna delle Parti contraenti potra' rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. - Ai fini del presente articolo, il termine "cittadino" include, per quanto concerne l'Australia, una persona sotto protezione australiana (Australian protected person). 3. - La qualita' di cittadino sara' valutata al momento della domanda di estradizione. 4. - Qualora la Parte richiesta rifiuti l'estradizione di un suo cittadino, essa dovra', su domanda della Parte richiedente, e se le leggi della stessa Parte richiesta lo permettono, sottoporre il caso alle autorita' competenti al fine di consentire l'instaurazione, se del caso, di procedimenti giudiziari e dovra' informare la Parte richiedente dell'esito della richiesta. 5. - Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, i documenti, le informazioni e il materiale probatorio relativi al reato saranno trasmessi senza spese dalla Parte richiedente alla Parte richiesta.

Trattato- art. V

Articolo V 1. - L'estradizione per un'azione od omissione costituente reato non sara' concessa qualora la persona richiesta sia stata giudicata in forma definitiva dalle competenti autorita' giudiziarie della Parte richiesta o di uno Stato terzo per tale azione od omissione. 2. - L'estradizione potra' essere rifiutata se le competenti autorita' della Parte richiesta hanno deciso di non instaurare procedimenti o di porre fine ai procedimenti che esse hanno instaurato per la stessa azione od omissione.

Trattato- art. VI

Articolo VI 1. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione se le autorita' competenti di tale Parte procedono penalmente nei confronti della persona richiesta per l'azione o l'omissione costituenti il reato per il quale l'estradizione e' domandata. 2. - Se nei confronti della persona richiesta e' in corso un'istruttoria o se la stessa sta scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sara' differita sino alla conclusione del processo e all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

Trattato- art. VII

Articolo VII Non sara' accordata l'estradizione qualora, in base alle leggi della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita o la condanna non possa essere eseguita per effetto della prescrizione o per qualsiasi altra causa.

Trattato- art. VIII

Articolo VIII 1. - Una persona non sara' estradata se: a) il reato per cui e' chiesta l'estradizione e' considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico o come un reato connesso con un reato di carattere politico; o b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata avanzata al fine di giudicare o punire la persona per considerazioni di razza, religione, nazionalita' od opinioni politiche; o per ritenere che la persona, se estradata, possa essere danneggiata nel corso del procedimento, punita, detenuta o limitata nella sua liberta' personale per ragioni di razza, religione, nazionalita' od opinioni politiche. 2. - I reati di genocidio, tentativo o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio non saranno ritenuti reati di carattere politico.

Trattato- art. XI

Articolo IX Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente Trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta puo' raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Trattato- art. X

Articolo X 1. - La domanda di estradizione dovra' essere accompagnata da: a) una descrizione piu' esatta possibile della persona richiesta e ogni altra informazione utile a stabilirne l'identita' e la cittadinanza; b) una descrizione particolareggiata del reato per cui l'estradizione e' richiesta; c) il testo della legge, quando esista, che prevede tale reato, nonche' la menzione della pena che puo' essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali puo' essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena; e d) l'indicazione delle leggi che conferiscono il carattere di estradabilita' al reato nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente. 2.- Se la domanda riguarda un imputato, essa sara' anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura debitamente autenticati spiccati da un magistrato della Parte richiedente e da documenti debitamente autenticati dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa. 3. - Se la domanda si riferisce ad una persona gia' condannata, essa sara' anche accompagnata: a) da estratto autentico della sentenza di condanna; e b) dall'attestazione della irrevocabilita' della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la pena da espiare; e inoltre, se la persona da estradare non era presente al processo, dal mandato o dall'ordine di cattura debitamente autenticati, nonche' da documenti debitamente autenticati dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa.

Trattato- art. XI

Articolo XI 1. - Se la domanda di estradizione riguarda una persona imputata, l'estradizione sara' accordata solo se sara' stata fornita la prova che il reato per il quale l'estradizione e' richiesta rientra fra quelli previsti dal presente Trattato, e se saranno forniti indizi tali che, in base alla legge della Parte richiesta, giustificherebbero il giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa. 2. - Se la domanda di estradizione riguarda una persona condannata, l'estradizione sara' accordata solo se sara' stata fornita la prova che la persona stessa e' stata condannata per un reato previsto dal presente Trattato, e che essa deve ancora espiare la pena inflitta in tutto od in parte. 3. - La Parte richiesta, se ritiene che le prove fornite non siano sufficienti per prendere una decisione in merito alla domanda, potra' richiedere che siano fornite ulteriori prove entro il periodo di tempo che tale Parte fissera'.

Trattato- art. XII

Articolo XII 1. - Quando la richiesta di estradizione e' accettata, la Parte richiesta deve, nella misura in cui le sue leggi lo permettono, consegnare alla Parte richiedente tutti gli oggetti, ivi comprese le somme di denaro: a) che possano servire come prova del reato; o b) che siano stati ottenuti dalla persona richiesta come provento del reato e si trovino in suo possesso. 2. - Se gli oggetti in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima puo', in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti senza spese. 3. - Queste disposizioni non pregiudicano i diritti della Parte richiesta o di ogni altra persona diversa dalla persona richiesta. 4. - Nel caso esistano tali diritti, gli oggetti saranno restituiti su domanda della Parte richiesta senza spese, il piu' presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

Trattato- art. XIII

Articolo XIII Una persona non sara' estradata finche' non sara' stata dichiarata estradabile secondo le leggi della Parte richiesta e sino alla scadenza di ogni ulteriore periodo che possa essere richiesto da tali leggi.

Trattato- art. XIV

Articolo XIV 1. - In casi urgenti la persona domandata puo', conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorita' della Parte richiedente. 2. - La domanda di arresto provvisorio dovra' indicare l'intenzione di domandare l'estradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso nel territorio della Parte richiesta. 3. - Quando tale domanda viene fatta, la Parte richiesta dovra' prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto della persona nei confronti della quale e' stata fatta la domanda. 4. - L'arresto provvisorio della persona domandata avra' termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sara' ricevuta in seguito.

Trattato- art. XV

Articolo XV 1. - Le autorita' della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tale deposizione, dichiarazione o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano debitamente autenticati. 2. - Ai fini del presente Trattato un documento sara' considerato debitamente autenticato se in esso figura: a) nel caso di mandato, la firma o, nel caso di ogni altro documento originale, la certificazione di un magistrato o altra competente autorita' della Parte richiedente; o nel caso di una copia, la certificazione che e' la copia conforme dell'originale, nonche' b) il giuramento di testimoni o il sigillo ufficiale del Ministro competente della Parte richiedente. Un documento sara' anche considerato debitamente autenticato in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta. 3. - Ogni deposizione che non sia stata resa sotto giuramento, ma che sia debitamente autenticata, sara' ammessa come prova come se fosse una deposizione od una prova resa sotto giuramento nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorita' giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorita' sulle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente.

Trattato- art. XVI

Articolo XVI Una Parte contraente, quando inviera' all'altra Parte, in base al presente Trattato, un documento non redatto nella lingua di quest'ultima, dovra' allegare una traduzione nella lingua dell'altra Parte, oppure inviare tale traduzione successivamente, appena possibile.

Trattato- art. XVII

Articolo XVII 1. Se l'estradizione di una persona e' richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta decidera' a quale di tali Stati la persona richiesta sara' estradata. 2. - Nell'adottare tale decisione la Parte richiesta considerera' tutte le circostanze ed in particolare: a) le disposizioni in merito contenute in Trattati esistenti tra la Parte richiesta e l'altro o altri Stati; b) la relativa gravita' dei diversi reati cui le richieste si riferiscono; c) il luogo od i luoghi ove il reato o i reati furono commessi; d) le date rispettive delle domande; e) la cittadinanza ed il luogo di residenza abituale della persona; f) la possibilita' di successiva estradizione ad un altro Stato.

Trattato- art. XVIII

Articolo XVIII 1. - Quando l'estradizione e' accordata, l'estradando sara' avviato dalle Autorita' competenti della Parte richiesta ad un porto od aeroporto del territorio di tale Parte convenuto con la Parte richiedente. 2. - La data in cui la persona deve essere estradata alla Parte richiedente sara' convenuta tra quest'ultima e la Parte richiesta. 3. - Se la persona non e' stata presa in consegna entro sette giorni dalla data convenuta o da altra data convenuta fra le Parti a modifica della predetta data, la Parte richiesta potra' porre l'estradando in liberta'. 4. - In ogni caso, le precedenti disposizioni non impongono alla Parte richiesta di alcun obbligo di consegnare l'estradando se questi non e' stato preso in consegna prima dello spirare di due mesi dall'emmissione dell'ordine di estradizione o dal provvedimento finale delle Autorita' competenti di tale Parte, qualora l'estradando faccia domanda di essere posto in liberta' o proponga impugnazione contro la decisione di estradarlo. 5. - Se l'estradando viene posto in liberta' in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, la Parte richiesta potra' rifiutare di estradarlo per lo stesso reato.

Trattato- art.XIX

Articolo XIX 1. - La persona estradata non potra': a) essere detenuta o sottoposta a procedimento penale nel territorio della Parte richiedente per alcuna ragione non prevista dal Trattato, ne' per un reato che non sia compreso tra quelli per i quali l'estradizione puo' essere accordata in base al Trattato stesso e non sia concretato dai fatti per i quali l'estradizione e' stata concessa: o b) essere estradata dalla Parte richiedente ad un terzo Stato. 2. - Le disposizioni precedenti non si applicano: a) ai reati od infrazioni commessi dopo l'estradizione; b) ai reati previsti dall'Articolo II del presente Trattato per i quali la Parte richiesta consenta che la persona sia detenuta o giudicata; c) all'estradizione della persona ad un terzo Stato qualora la Parte richiesta vi consenta; o d) se la persona abbia successivamente lasciato il territorio della Parte richiedente e vi abbia fatto ritorno volontariamente, oppure non abbia lasciato il suddetto territorio entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto la possibilita' di lasciare tale territorio.

Trattato- art.XX

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