DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 690

Type DPR
Publication 1975-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, approvato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 347;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 74/651/CEE del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunita';

Visto il regolamento (CEE) n. 1343/75 adottato dalla commissione delle Comunita' europee il 26 maggio 1975, a seguito del quale rendesi totalmente applicabile alle merci importate nella Comunita' economica europea la disciplina del valore in dogana stabilita con regolamento (CEE) n. 803/68 del consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessita' di armonizzare le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali alle legislazioni degli altri Paesi membri CEE per quanto concerne la non punibilita' degli errori ed omissioni commessi senza colpa nella segnalazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana;

Vista la legge 15 febbraio 1973, n. 25, con la quale e' stata ulteriormente prorogata la delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, conferita con l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 4 della predetta legge 1ª febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2 della citata legge 15 febbraio 1973, n. 25;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

All'art. 14, numero 3), delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente punto III): "III) merci che formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate fra privati e destinate all'uso personale o familiare dei destinatari, con esclusione dei generi di consumo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto II). Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, determina, in conformita' delle disposizioni adottate nella materia dai competenti organi comunitari, le condizioni ed i limiti di ammissione alla franchigia delle merci di cui al precedente comma."

Art. 2

Nelle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e' inserito il seguente art. 27-bis: "Art. 27-bis. - Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi e' tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalita'. Si applica, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il criterio di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale."

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE MORO - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1975

Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 8

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