LEGGE 27 ottobre 1975, n. 692
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna: a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970; d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970; e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973; f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.
Art. 3
Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.
LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE concernant LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER (CIM) Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE UFFICIALE ai sensi dell'articolo 70 della Convenzione CIM e dell'articolo 65 della Convenzione CIV N.B. - Il testo facente fede, in caso di divergenza, e' unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE INTERNAZIONALE per IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (CIM) del 7 febbraio 1970 I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI avendo riconosciuto la necessita' di sottoporre a revisione la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformita' dell'articolo 69 della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli: Articolo 1 Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione par. 1. - La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni previste nei paragrafi seguenti, a tutte le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'articolo 59. par. 2. - Le spedizioni, la cui stazione (1) di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alla presente Convenzione: a) quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza; b) anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtu' dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali. par. 3. - Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati, sono soggette al diritto di tale Stato, in tutti i casi in cui il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, rivendichi il regime del regolamento interno applicabile a dette ferrovie, e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano. --------------- (1) Per "Stazione", s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Disposizioni relative ai trasporti combinati par. 1. - Nella lista di cui all'articolo 1, oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano eseguiti i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati. par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalita' del trasporto. Tuttavia, non e' permesso derogare alle regole sulla responsabilita' stabilite dalla presente Convenzione. par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una delle linee indicate nel par. 1 deve provvedere affinche' le deroghe previste nel par. 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe. par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel par. 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarita' di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dall'articolo 6, § 1, della presente Convenzione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Oggetti esclusi dal trasporto Sono esclusi dal trasporto: a) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'Amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere; b) gli oggetti che per le loro dimensioni, il loro peso o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate; c) gli oggetti il cui trasporto e' proibito sia pure su uno solo dei territori da percorrere; d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente all'Allegato 1 alla presente Convenzione, salvo le deroghe previste nell'articolo 4, par. 2.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni par. 1. - Sono ammessi al trasporto a determinate condizioni: a) le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni dell'Allegato 1 alla presente Convenzione o degli accordi e delle clausole tariffarie previste dal par. 2; b) i trasporti di feretri sono ammessi alle condizioni seguenti: 1° il trasporto deve essere eseguito a grande velocita'; 2° le spese devono essere pagate dal mittente; 3° gli assegni e le spese anticipate non sono ammessi; 4° la lettera di vettura non deve contenere la menzione "fermo stazione"; 5° il trasporto e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti di ciascuno Stato, a meno che non sia regolato da Convenzioni speciali fra piu' Stati; la scorta non e' necessaria se il mittente si impegna, mediante menzione nella lettera di vettura, di far ritirare la salma entro il termine prescritto nel Paese di destinazione; c) i veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote sono ammessi alla condizione che una ferrovia constati che essi sono atti a circolare, e lo attesti con iscrizione sul veicolo stesso o con speciale certificato; le locomotive, i tenders e le automotrici devono inoltre essere scortati da un agente, fornito dal mittente, che sia particolarmente competente ad assicurarne la lubrificazione; i veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote, diversi dalle locomotive, tenders e automotrici, possono essere scortati da un agente con il compito precipuo di assicurarne la lubrificazione. Se il mittente intende avvalersi di tale facolta', deve farne menzione nella lettera di vettura; d) gli animali vivi sono ammessi alle condizioni seguenti: 1° devono essere scortati da un custode fornito dal mittente. Il custode non e' tuttavia necessario: - se trattasi di piccoli animali consegnati per il trasporto in un imballaggio; - se cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o - se le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva per scopo di evitare. Il mittente deve indicare nella lettera di vettura il numero dei custodi o, se le spedizioni non sono scortate, annotarvi la menzione "senza scorta"; 2° il mittente deve osservare le prescrizioni di polizia veterinaria degli Stati di partenza, di destinazione e di transito; 3° la lettera di vettura non deve contenere la menzione "fermo stazione"; e) gli oggetti il cui trasporto presenta speciali difficolta' a causa delle loro dimensioni, del loro peso e del loro condizionamento, tenuto altresi' conto degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate, sono ammessi soltanto a particolari condizioni da determinare in ogni caso dalla ferrovia, previa intesa con il mittente; tali condizioni possono derogare alle prescrizioni stabilite dalla presente Convenzione. par. 2. - Due o piu' Stati contraenti possono stabilire, mediante accordi, che talune materie e taluni oggetti esclusi dal trasporto in base all'Allegato I alla presente Convenzione siano ammessi a determinate condizioni al trasporto internazionale tra detti Stati, o che le materie e gli oggetti indicati nell'Allegato I siano ammessi a condizioni meno rigorose di quelle previste in tale Allegato. Le ferrovie possono, altresi', mediante clausole inserite nelle loro tariffe, ammettere talune materie e taluni oggetti che l'Allegato I alla presente Convenzione esclude dal trasporto, o adottare condizioni meno rigorose di quelle previste nell'Allegato I per le materie e gli oggetti che tale Allegato ammette solo a determinate condizioni. Gli accordi e le clausole tariffarie di tal genere devono essere comunicati all'Ufficio centrale dei Trasporti Internazionali per Ferrovia.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Obbligo al trasporto per la ferrovia par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della presente Convenzione, qualunque trasporto di merci, purche': a) il mittente osservi le prescrizioni della Convenzione; b) il trasporto sia possibile con i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. - La ferrovia ha l'obbligo di accettare gli oggetti il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali, soltanto se le stazioni, ove tali operazioni devono essere eseguite, dispongono di tali mezzi. par. 3. - La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le spedizioni il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi questa deve accettare provvisoriamente in deposito le spedizioni che non si trovino nella condizione predetta. par. 4. - Quando l'autorita' competente abbia deciso che: a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte; b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 5. - Le ferrovie possono decidere, di comune accordo e salvo approvazione dei loro Governi, di limitare il trasporto delle merci, per determinate relazioni, a punti di confine ed a Paesi di transito determinati. Tali provvedimenti sono portati a conoscenza dell'Ufficio Centrale che li comunica ai Governi degli Stati contraenti. Essi si considerano come accettati se, nel termine di un mese a decorrere dalla data della comunicazione, non sia stata formulata alcuna opposizione da parte di uno Stato contraente. In caso di opposizione, se l'Ufficio Centrale non riesce a eliminare le divergenze, esso convoca i rappresentanti degli Stati contraenti. Dal momento in cui questi provvedimenti possono essere considerati come accettati, l'Ufficio centrale ne informa gli Stati contraenti. Essi vengono quindi riportati in liste speciali e pubblicati nella forma prevista per le tariffe internazionali. Tali provvedimenti entrano in vigore un mese dopo la comunicazione dell'Ufficio centrale, prevista al terzo alinea. par. 6. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.
Convenzione-art. 6
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