LEGGE 27 ottobre 1975, n. 692

Type Legge
Publication 1975-10-27
Ultimo aggiornamento 1975-12-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna: a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970; c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970; d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970; e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973; f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.

Art. 3

Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.

LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE concernant LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER (CIM) Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE UFFICIALE ai sensi dell'articolo 70 della Convenzione CIM e dell'articolo 65 della Convenzione CIV N.B. - Il testo facente fede, in caso di divergenza, e' unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE INTERNAZIONALE per IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (CIM) del 7 febbraio 1970 I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI avendo riconosciuto la necessita' di sottoporre a revisione la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformita' dell'articolo 69 della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli: Articolo 1 Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione par. 1. - La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni previste nei paragrafi seguenti, a tutte le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'articolo 59. par. 2. - Le spedizioni, la cui stazione (1) di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alla presente Convenzione: a) quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza; b) anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtu' dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali. par. 3. - Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati, sono soggette al diritto di tale Stato, in tutti i casi in cui il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, rivendichi il regime del regolamento interno applicabile a dette ferrovie, e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano. --------------- (1) Per "Stazione", s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Disposizioni relative ai trasporti combinati par. 1. - Nella lista di cui all'articolo 1, oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano eseguiti i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati. par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalita' del trasporto. Tuttavia, non e' permesso derogare alle regole sulla responsabilita' stabilite dalla presente Convenzione. par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una delle linee indicate nel par. 1 deve provvedere affinche' le deroghe previste nel par. 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe. par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel par. 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarita' di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dall'articolo 6, § 1, della presente Convenzione.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Oggetti esclusi dal trasporto Sono esclusi dal trasporto: a) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'Amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere; b) gli oggetti che per le loro dimensioni, il loro peso o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate; c) gli oggetti il cui trasporto e' proibito sia pure su uno solo dei territori da percorrere; d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente all'Allegato 1 alla presente Convenzione, salvo le deroghe previste nell'articolo 4, par. 2.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni par. 1. - Sono ammessi al trasporto a determinate condizioni: a) le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni dell'Allegato 1 alla presente Convenzione o degli accordi e delle clausole tariffarie previste dal par. 2; b) i trasporti di feretri sono ammessi alle condizioni seguenti: 1° il trasporto deve essere eseguito a grande velocita'; 2° le spese devono essere pagate dal mittente; 3° gli assegni e le spese anticipate non sono ammessi; 4° la lettera di vettura non deve contenere la menzione "fermo stazione"; 5° il trasporto e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti di ciascuno Stato, a meno che non sia regolato da Convenzioni speciali fra piu' Stati; la scorta non e' necessaria se il mittente si impegna, mediante menzione nella lettera di vettura, di far ritirare la salma entro il termine prescritto nel Paese di destinazione; c) i veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote sono ammessi alla condizione che una ferrovia constati che essi sono atti a circolare, e lo attesti con iscrizione sul veicolo stesso o con speciale certificato; le locomotive, i tenders e le automotrici devono inoltre essere scortati da un agente, fornito dal mittente, che sia particolarmente competente ad assicurarne la lubrificazione; i veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote, diversi dalle locomotive, tenders e automotrici, possono essere scortati da un agente con il compito precipuo di assicurarne la lubrificazione. Se il mittente intende avvalersi di tale facolta', deve farne menzione nella lettera di vettura; d) gli animali vivi sono ammessi alle condizioni seguenti: 1° devono essere scortati da un custode fornito dal mittente. Il custode non e' tuttavia necessario: - se trattasi di piccoli animali consegnati per il trasporto in un imballaggio; - se cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o - se le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva per scopo di evitare. Il mittente deve indicare nella lettera di vettura il numero dei custodi o, se le spedizioni non sono scortate, annotarvi la menzione "senza scorta"; 2° il mittente deve osservare le prescrizioni di polizia veterinaria degli Stati di partenza, di destinazione e di transito; 3° la lettera di vettura non deve contenere la menzione "fermo stazione"; e) gli oggetti il cui trasporto presenta speciali difficolta' a causa delle loro dimensioni, del loro peso e del loro condizionamento, tenuto altresi' conto degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate, sono ammessi soltanto a particolari condizioni da determinare in ogni caso dalla ferrovia, previa intesa con il mittente; tali condizioni possono derogare alle prescrizioni stabilite dalla presente Convenzione. par. 2. - Due o piu' Stati contraenti possono stabilire, mediante accordi, che talune materie e taluni oggetti esclusi dal trasporto in base all'Allegato I alla presente Convenzione siano ammessi a determinate condizioni al trasporto internazionale tra detti Stati, o che le materie e gli oggetti indicati nell'Allegato I siano ammessi a condizioni meno rigorose di quelle previste in tale Allegato. Le ferrovie possono, altresi', mediante clausole inserite nelle loro tariffe, ammettere talune materie e taluni oggetti che l'Allegato I alla presente Convenzione esclude dal trasporto, o adottare condizioni meno rigorose di quelle previste nell'Allegato I per le materie e gli oggetti che tale Allegato ammette solo a determinate condizioni. Gli accordi e le clausole tariffarie di tal genere devono essere comunicati all'Ufficio centrale dei Trasporti Internazionali per Ferrovia.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Obbligo al trasporto per la ferrovia par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della presente Convenzione, qualunque trasporto di merci, purche': a) il mittente osservi le prescrizioni della Convenzione; b) il trasporto sia possibile con i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. - La ferrovia ha l'obbligo di accettare gli oggetti il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali, soltanto se le stazioni, ove tali operazioni devono essere eseguite, dispongono di tali mezzi. par. 3. - La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le spedizioni il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi questa deve accettare provvisoriamente in deposito le spedizioni che non si trovino nella condizione predetta. par. 4. - Quando l'autorita' competente abbia deciso che: a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte; b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 5. - Le ferrovie possono decidere, di comune accordo e salvo approvazione dei loro Governi, di limitare il trasporto delle merci, per determinate relazioni, a punti di confine ed a Paesi di transito determinati. Tali provvedimenti sono portati a conoscenza dell'Ufficio Centrale che li comunica ai Governi degli Stati contraenti. Essi si considerano come accettati se, nel termine di un mese a decorrere dalla data della comunicazione, non sia stata formulata alcuna opposizione da parte di uno Stato contraente. In caso di opposizione, se l'Ufficio Centrale non riesce a eliminare le divergenze, esso convoca i rappresentanti degli Stati contraenti. Dal momento in cui questi provvedimenti possono essere considerati come accettati, l'Ufficio centrale ne informa gli Stati contraenti. Essi vengono quindi riportati in liste speciali e pubblicati nella forma prevista per le tariffe internazionali. Tali provvedimenti entrano in vigore un mese dopo la comunicazione dell'Ufficio centrale, prevista al terzo alinea. par. 6. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Tenore e forma della lettera di vettura par. 1. - Per ogni spedizione soggetta alla presente Convenzione, il mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata. Le ferrovie fissano, per la piccola velocita' e per la grande velocita', il modello di lettera di vettura, il quale deve prevedere un duplicato per il mittente. Per quanto concerne le decisioni delle ferrovie riguardo al modello della lettera di vettura, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 5, par. 5, secondo alinea e prima frase del terzo alinea. Per determinati traffici importanti o per determinati traffici tra Paesi limitrofi, le tariffe possono prescrivere l'impiego di una lettera di vettura semplificata, adattata alle caratteristiche dei traffici considerati. par. 2. - Le lettere di vettura devono essere stampate in due od eventualmente in tre lingue, delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue francese, tedesca o italiana. Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte nella lettera di vettura le indicazioni del mittente. In mancanza di disposizioni del genere, tali indicazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Paese di partenza con l'aggiunta di una traduzione in francese, tedesco o italiano, a meno che le indicazioni non siano redatte in una di queste lingue. La ferrovia puo' esigere che le indicazioni e dichiarazioni, da apporre dal mittente sulla lettera di vettura e sui suoi allegati, siano scritte in caratteri latini. par. 3. - La scelta del modello bianco della lettera di vettura o di quello a bordi rossi indica se la merce deve essere trasportata a piccola od a grande velocita'. La richiesta della grande velocita' su una parte del percorso e della piccola sull'altra parte non e' ammessa, salvo accordi fra tutte le ferrovie interessate. par. 4. - Le indicazioni riportate sulla lettera di vettura devono essere scritte o stampate a caratteri indelebili. Non sono ammesse lettere di vettura corrette o raschiate, ne' quelle sulle quali siano stati incollati pezzi di carta. Le cancellature sono tollerate purche' il mittente le approvi con la sua firma e, trattandosi del numero o del peso dei colli, ripeta in tutte lettere le quantita' corrette. par. 5. - La lettera di vettura deve portare, in ogni caso, le seguenti indicazioni: a) la designazione della stazione destinataria, con tutte le specificazioni necessarie per evitare ogni equivoco nel caso di diverse stazioni che servano sia la stessa localita', sia localita' aventi lo stesso nome o nome analoghi; b) il nome e l'indirizzo del destinatario. Come destinatario deve essere indicata una sola persona fisica o altro soggetto di diritto. L'indicazione quale destinatario della stazione di destinazione o di un agente della medesima e' ammessa soltanto se la tariffa applicabile lo consenta espressamente. Gli indirizzi senza l'indicazione del nome del destinatario, come "all'ordine di...", oppure "al portatore del duplicato della lettera di vettura", non sono autorizzati; c) la designazione della merce. Il mittente deve indicare, con la prescritta denominazione, le merci ammesse al trasporto a determinate condizioni in virtu' dell'articolo 4, par. 1, lettera a), e del par. 2, le altre merci, quando il mittente richieda l'applicazione di una determinata tariffa, con la denominazione da questa prevista e, in tutti gli altri casi, con la denominazione, corrispondente alla natura delle merci, usata in commercio nello Stato di partenza; d) il peso o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni della ferrovia mittente. Quando le leggi od i regolamenti del Paese di partenza danno facolta' al mittente di consegnare le merci senza indicazione del peso, o senza l'indicazione che ne tiene luogo, tale peso o tale indicazione devono essere iscritti a cura della ferrovia di partenza; e) per le spedizioni in piccole partite: il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio. Queste stesse indicazioni devono figurare nella lettera di vettura relativa ai carri completi con una o piu' parti di carico, spedite in traffico ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordate. Per le spedizioni il cui carico incombe al mittente: il numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara; f) l'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative e che si trovano allegati alla lettera di vettura o che, in base alle indicazioni ivi contenute, sono da tenere a disposizione della ferrovia in una determinata stazione, in un ufficio doganale o in un ufficio di qualsiasi altra autorita'; g) il nome e l'indirizzo del mittente completati, se egli lo ritenga utile, con l'indirizzo telegrafico o telefonico. Una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve figurare come mittente sulla lettera di vettura. Se le leggi ed i regolamenti in vigore nella stazione mittente lo esigono, il mittente deve aggiungere al suo nome ed al suo indirizzo la propria firma manoscritta, a stampa od apposta mediante un timbro; a tal fine, il modello di lettera di vettura utilizzato puo' prevedere la menzione "firma". par. 6. - La lettera di vettura, inoltre, deve contenere, se del caso, tutte le altre indicazioni previste nella presente Convenzione e, particolarmente, le seguenti: a) l'indicazione "fermo stazione" o l'altra "da consegnare a domicilio", se questi modi di riconsegna sono ammessi nella stazione destinataria. Il mittente che richiede la riconsegna della spedizione nel raccordo del destinatario deve iscrivere sulla lettera di vettura la corrispondente indicazione, dopo il nome e l'indirizzo del destinatario; b) le tariffe da applicare, particolarmente le tariffe speciali od eccezionali previste nell'articolo 11, par. 4, lettera c), e nell'articolo 35; c) la somma in cifre rappresentante l'interesse alla riconsegna, dichiarato in conformita' dello articolo 20; d) le spese che il mittente prende a suo carico in conformita' delle disposizioni dell'articolo 17; e) l'importo in cifre dell'assegno e delle spese anticipate (articolo 19); f) l'itinerario prescritto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, par. 1, e l'indicazione delle stazioni nelle quali devono compiersi le operazioni doganali e di altre autorita' amministrative; g) le indicazioni relative alle formalita' richieste dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative, conformemente all'articolo 15, par. 1, secondo alinea; h) l'indicazione che il destinatario non ha il diritto di modificare il contratto di trasporto; detta indicazione deve essere cosi' redatta: "Destinatario non autorizzato a dare ordini ulteriori; i) il numero dei custodi o l'indicazione "senza scorta", conformemente all'articolo 4, par. 1, lettera d), 1°. par. 7. - Se nella lettera di vettura lo spazio riservato alle indicazioni del mittente risulta insufficiente, e' necessario utilizzare fogli complementari che diventano parti integranti della lettera di vettura. Questi fogli complementari devono avere lo stesso formato della lettera di vettura e devono essere compilati a decalco in tanti esemplari quanti ne comporta la lettera di vettura ed essere firmati dal mittente. La lettera di vettura deve menzionare l'esistenza dei fogli complementari. Se viene indicato il peso totale della spedizione, tale indicazione deve essere riportata sulla lettera di vettura medesima. par. 8. - Non e' permesso inserire nella lettera di vettura altre dichiarazioni, salvo che esse siano prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti d'uno Stato o dalle tariffe, e non siano contrarie alla presente Convenzione. E' vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti diversi da quelli prescritti o ammessi dalla presente Convenzione o dalle tariffe. par. 9. - Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Tuttavia, non debbono essere consegnate al trasporto, con una stessa lettera di vettura: a) le merci che, a causa della loro natura, non possono essere caricate insieme senza inconvenienti; b) le merci il cui carico incombe in parte alla ferrovia e in parte al mittente; c) le merci il cui carico in comune costituisca infrazione alle prescrizioni della dogana o di altre autorita' amministrative; d) le merci ammesse al trasporto a determinate condizioni, quando si tratti di materie e oggetti il cui carico in comune o con altre merci e' vietato in base all'Allegato I alla presente Convenzione od in virtu' degli accordi e delle clausole tariffarie previsti all'articolo 4, par. 2. par. 10. - Una sola lettera di vettura non puo' riguardare che il carico di un solo carro. Tuttavia, con una sola lettera di vettura possono essere consegnati al trasporto: a) le cose indivisibili e quelle di dimensioni eccezionali il cui carico richieda piu' di un carro; b) le spedizioni caricate in piu' carri, quando disposizioni particolari inerenti al traffico, tariffe internazionali o accordi tra le ferrovie interessate l'autorizzino per la totalita' del percorso. par. 11. - Il mittente puo' iscrivere nell'apposito spazio della lettera di vettura, soltanto a titolo di semplice informazione per il destinatario e senza che ne derivino obblighi o responsabilita' per la ferrovia, indicazioni riferentisi alla spedizione, come ad esempio: "Spedizione di n...."; "D'ordine di n...."; "A disposizione di n...."; "Da rispedire a n...."; "Assicurata presso n...."; "Per la linea di navigazione n...." o "per la nave n...."; "Proveniente dalla linea di navigazione n...." o "dalla nave n...."; "Per la linea automobilistica n...."; "Proveniente dalla linea automobilistica n."; "Per la linea aerea n...."; "Proveniente dalla linea aerea n...."; "Per l'esportazione a destinazione di n....".

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Responsabilita' per le indicazioni della lettera di vettura. Provvedimenti nei casi di sopraccarico. Soprattasse par. 1. - Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni e dichiarazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura; egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni o delle dichiarazioni che fossero irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che e' assegnato a ciascuna di esse; se tale spazio e' insufficiente, il mittente vi deve apporre una annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il completamento dell'iscrizione. par. 2. - La ferrovia ha sempre il diritto di verificare se la spedizione corrisponde alle indicazioni della lettera di vettura e se sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni. Se si tratta della verifica del contenuto della spedizione, il mittente o il destinatario devono essere invitati ad assistervi, a seconda che essa sia eseguita nella stazione di partenza o nella stazione destinataria. Se l'interessato non si presenta o se la verifica e' eseguita in corso di trasporto e in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato nel quale si effettua la verifica stessa, vi si deve procedere con l'assistenza di due testimoni estranei alla ferrovia. La ferrovia puo' pero' procedere ad una verifica del contenuto durante il trasporto soltanto se tale operazione e' imposta dalle necessita' dell'esercizio o dai regolamenti delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative. Il risultato della verifica delle indicazioni contenute nella lettera di vettura deve essere iscritto su detto documento. Se la verifica e' eseguita nella stazione di partenza, il risultato deve essere annotato anche sul duplicato della lettera di vettura, se questo e' ancora in possesso della ferrovia. Se la spedizione non corrisponde alle indicazioni della lettera di vettura o se non sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni, le spese provocate dalla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate subito. par. 3. - Le leggi ed i regolamenti di ciascuno Stato stabiliscono le condizioni in cui la ferrovia e' tenuta a constatare il peso della merce o il numero dei colli, nonche' la tara effettiva dei carri. La ferrovia ha l'obbligo di indicare nella lettera di vettura il risultato delle constatazioni eseguite circa il peso, il numero dei colli e la tara effettiva dei carri. par. 4. - Nel caso di pesatura con bilance a ponte, il peso viene stabilito deducendo, dal peso totale del carro carico, la tara iscritta sul medesimo, a meno che dalla apposita pesatura del carro vuoto non risulti una tara differente. Le pesature effettuate con bilance a ponte di privati sono assimilate a quelle eseguite con le bilance a ponte della ferrovia, purche' siano soddisfatte le condizioni all'uopo stabilite dalla competente ferrovia. par. 5. - Se dalla pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la conclusione del contratto di trasporto risulti una differenza di peso, il peso constatato dalla stazione mittente, o, in mancanza di esso, il peso dichiarato dal mittente, resta determinante per il calcolo del prezzo del trasporto nei casi seguenti: a) se la differenza e' manifestamente dovuta alla natura della merce o alle influenze atmosferiche; b) se dalla pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la conclusione del contratto di trasporto, ed eseguita con bilancia a ponte, non risulta una differenza superiore al due per cento del peso constatato dalla stazione mittente, o, in mancanza di cio', del peso dichiarato dal mittente. par. 6. - Per le spedizioni le cui operazioni di carico incombono al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Le prescrizioni concernenti i limiti di carico da osservare sono pubblicate nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente che ne faccia domanda il limite di carico da osservare. par. 7. - Senza pregiudizio del pagamento della differenza del prezzo del trasporto e di una indennita' per eventuali danni, la ferrovia puo' percepire una soprattassa nei casi ed alle condizioni di cui appresso: a) la soprattassa e' di due franchi per Kg. di peso lordo dell'intero collo: 1° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti esclusi dal trasporto in base all'Allegato I; 2° nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni in base all'Allegato I, sia di inosservanza di dette condizioni; b) la soprattassa e' di quindici franchi per ogni 100 Kg. di peso eccedente il limite di carico, nel caso di sopraccarico di un carro caricato dal mittente; c) la soprattassa e' uguale al doppio della differenza: 1° tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dal punto di partenza al punto di arrivo e quelle che sono state calcolate, nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta della natura di una spedizione composta di merci diverse da quelle previste alla lettera a) o in generale in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una tariffa piu' ridotta di quella effettivamente applicabile; 2° tra le tasse di porto relative al peso dichiarato e quelle relative al peso constatato, nel caso di indicazione di un peso inferiore a quello reale. Quando una spedizione e' costituita da merci tassate a prezzi differenti ed il peso di ciascuna di esse puo' essere determinato senza difficolta', la soprattassa e' calcolata secondo la tassa applicabile a ciascuna merce, se da tale calcolo risulta una soprattassa inferiore; d) se per un medesimo carro si verificano indicazione di peso inferiore al peso reale e sopraccarico, sono riscosse cumulativamente le soprattasse spettanti per queste due infrazioni. par. 8. - La soprattassa da riscuotere in base al par. 7 grava sulla merce trasportata, qualunque sia il luogo nel quale furono constatati i fatti che la giustificano. par. 9. - L'ammontare delle soprattasse e il motivo della loro riscossione devono essere indicati nella lettera di vettura. par. 10. - La soprattassa non e' dovuta: a) in caso di indicazione inesatta del peso, quando la ferrovia, secondo le norme in vigore nella stazione di partenza, ha l'obbligo di eseguire la pesatura; b) in caso di indicazione inesatta del peso o in caso di sopraccarico, se il mittente abbia domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia; c) in caso di sopraccarico derivato, in corso di trasporto, da influenze atmosferiche, quando sia provato che il carico del carro non superava il limite di carico al momento in cui la stazione di partenza accetto' il trasporto; d) in caso di aumento di peso sopravvenuto durante il trasporto, senza che vi sia sopraccarico, se e' provato che l'aumento e' dovuto ad influenze atmosferiche; e) in caso di indicazione inesatta del peso senza che vi sia sopraccarico, quando la differenza fra il peso indicato nella lettera di vettura e il peso constatato non superi il tre per cento del peso dichiarato; f) in caso di sopraccarico di un carro, se la ferrovia non ha pubblicato ne' indicato al mittente il limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo. par. 11. - Quando il sopraccarico di un carro viene constatato dalla stazione di partenza o da una stazione intermedia, l'eccedenza di carico puo' essere scaricata dal carro, anche se non vi sia luogo alla percezione di una soprattassa. Il mittente e', se del caso, invitato, senza ritardo, a far conoscere come intenda disporre della eccedenza di carico. Tuttavia, il destinatario che abbia modificato il contratto di trasporto in base all'articolo 22 deve essere avvisato e invitato a dare istruzioni circa l'eccedenza di carico. Il sopraccarico e' tassato, per il percorso effettuato, in base al prezzo di trasporto applicato al carico principale, con l'eventuale soprattassa prevista nel par. 7; in caso di scarico, le spese di questa operazione sono riscosse in base alla tariffa delle tasse accessorie della ferrovia che vi provvede. Se l'avente diritto dispone di spedire il sopraccarico alla stazione di destinazione del carico principale, a un'altra stazione destinataria, o di restituirlo alla stazione di partenza, esso e' considerato come una spedizione separata.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Conclusione del contratto di trasporto. Duplicato della lettera di vettura par. 1. Il contratto di trasporto e' concluso nel momento in cui la ferrovia di partenza accetta al trasporto la merce accompagnata dalla lettera di vettura. La stazione di partenza certifica l'accettazione apponendo sulla lettera di vettura il suo bollo con la data dell'accettazione. par. 2. - L'apposizione del bollo sulla lettera di vettura e, se del caso, su ciascun foglio complementare deve aver luogo immediatamente dopo la consegna della totalita' della spedizione menzionata nella lettera di vettura e - se lo prevedono le prescrizioni in vigore alla stazione mittente - dopo il pagamento delle spese che il mittente prende a suo carico o dopo il deposito della garanzia conformemente all'articolo 17, § 7. Il bollo deve essere apposto in presenza del mittente se questi lo domanda. par. 3. - Dopo l'apposizione del bollo, la lettera di vettura fa prova del contratto di trasporto. par. 4. - Tuttavia, per le merci il cui carico spetta al mittente a norma delle prescrizioni di tariffa o di accordi con lui presi, se accordi del genere sono ammessi alla stazione di partenza, le indicazioni della lettera di vettura relative sia al peso della merce, sia al numero dei colli, non fanno prova contro la ferrovia se non in quanto la verifica del peso o del numero dei colli sia stata fatta dalla ferrovia e sia stata annotata nella lettera di vettura. Quando del caso, tali indicazioni possono essere provate dalla ferrovia con altri mezzi diversi dalla verifica e dalla constatazione risultanti sulla lettera di vettura. La ferrovia non e' responsabile ne' del peso della merce ne' del numero dei colli risultanti dalle indicazioni della lettera di vettura se e' evidente che nessuna mancanza effettiva corrisponda alla differenza di peso o di numero dei colli. par. 5. - La ferrovia e' tenuta a certificare, con l'apposizione del bollo a data sul duplicato della lettera di vettura, il ricevimento della merce e la data della sua accettazione al trasporto, prima di restituire il duplicato stesso al mittente. Questo duplicato non ha il valore ne' della lettera di vettura che accompagna la spedizione, ne' di un titolo di credito negoziabile.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Tariffe. Accordi particolari par. 1. - Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate conformemente alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate separatamente su diverse sezioni del percorso. Tuttavia, la pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Gli aumenti delle tariffe internazionali e le altre disposizioni aventi l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi: a) se una tariffa internazionale prevede l'estensione di una tariffa interna al percorso totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna; b) se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione, purche' l'adattamento dei prezzi della tariffa internazionale, determinato da tale aumento, sia stato annunciato almeno quindici giorni prima. Detto annunzio non puo' precedere, tuttavia, la data di pubblicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola; c) se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe internazionali devono essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere rettificati errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Le tariffe devono contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e specificare, eventualmente, le condizioni nelle quali sara' tenuto conto dei cambi. Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate validamente pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli utenti. par. 2. - Le tariffe debbono indicare tutte le condizioni speciali per i diversi trasporti e particolarmente a quale regime di velocita' dette tariffe si applicano. Se, per tutte le merci o per alcune di esse, o per determinati percorsi, una ferrovia ha un tipo di tariffa che ammette un solo regime di velocita', questo tipo di tariffa puo' essere applicato alle spedizioni eseguite tanto con la lettera di vettura per la piccola velocita', quanto con la lettera di vettura per la grande velocita', a condizione che valgano per ognuna di queste lettere di vettura i termini di resa risultanti dagli articoli 6, § 3, e 11. Le condizioni delle tariffe sono valide purche' non siano contrarie alla presente Convenzione; in caso diverso esse sono considerate nulle ed inesistenti. Le tariffe internazionali possono essere dichiarate obbligatoriamente applicabili nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne, purche' in media non comportino tasse sensibilmente superiori a quelle risultanti dalla sutura delle tariffe interne. L'applicazione di una tariffa internazionale puo' essere subordinata alla sua espressa richiesta nella lettera di vettura. par. 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. Le ferrovie possono concludere, con riserva del consenso dei propri Governi, degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni purche' siano praticate condizioni equiparabili nei confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzo possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del secondo e del terzo alinea non e' obbligatoria. par. 4. - Oltre le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe, sono riscosse a favore della ferrovia solamente le spese da essa sostenute, quali i diritti doganali, daziari, di polizia, le spese di camionaggio da una stazione all'altra non indicate nelle tariffe, quelle di riparazione dell'imballaggio, esterno od interno delle merci, necessarie per assicurarne la conservazione, ed altre spese analoghe. Queste spese debbono essere debitamente esposte e contabilizzate a parte nella lettera di vettura, con tutte le relative giustificazioni utili. Quando tali giustificazioni risultano da documenti allegati alla lettera di vettura ed il pagamento delle spese corrispondenti incombe al mittente, detti documenti giustificativi non vanno consegnati al destinatario con la lettera di vettura, ma vanno restituiti al mittente con il conto delle spese menzionato nell'articolo 17, § 7.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Itinerari e tariffe applicabili par. 1. - Il mittente puo' prescrivere nella lettera di vettura l'itinerario da seguire, determinandolo con l'indicazione dei punti di confine o delle stazioni di confine e, se del caso, con l'indicazione delle stazioni di transito tra ferrovie; egli puo' indicare soltanto punti di confine e stazioni di confine aperti al traffico nella relazione considerata. par. 2. - Sono assimilate ad una prescrizione d'itinerario: a) l'indicazione delle stazioni nelle quali devono essere eseguite le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, nonche' l'indicazione delle stazioni in cui devono essere fornite speciali cure alla spedizione (cura degli animali, righiacciamento, ecc.); b) l'indicazione delle tariffe da applicare, in quanto sia sufficiente a stabilire le stazioni fra le quali le tariffe domandate devono essere applicate; c) l'indicazione del pagamento di tutte o parte delle spese fino a X (designando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra Paesi limitrofi). par. 3. - All'infuori dei casi indicati nell'articolo 5, par. 4 e 5, e nell'articolo 24, par. 1, la ferrovia puo' effettuare il trasporto per un itinerario diverso da quello prescritto dal mittente soltanto alla doppia condizione: a) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative, come pure le cure speciali da fornire alla spedizione (cura degli animali, righiacciamento, ecc.) abbiano sempre luogo nelle stazioni designate dal mittente; b) che le spese e i termini di resa non siano superiori alle spese e ai termini di resa calcolati in base all'itinerario indicato dal mittente. par. 4. - Fatta riserva delle disposizioni del par. 3, le spese e i termini di resa sono calcolati sull'itinerario prescritto dal mittente o, in mancanza di tale indicazione, sull'itinerario scelto dalla ferrovia. par. 5. - Nella lettera di vettura, il mittente puo' indicare le tariffe da applicare. La ferrovia deve applicare tali tariffe se sono soddisfatte le condizioni valevoli per la loro applicazione. par. 6. - Se le indicazioni fornite dal mittente non sono sufficienti per stabilire l'itinerario o le tariffe da applicare o se talune di queste indicazioni sono incompatibili, la ferrovia deve scegliere l'itinerario o le tariffe che essa giudica piu' vantaggiosi per il mittente. La ferrovia e' responsabile dei danni risultanti da tale scelta soltanto in caso di dolo o di colpa grave. par. 7. - Se esiste una tariffa internazionale fra la stazione di partenza e quella destinataria e se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato questa tariffa, la ferrovia medesima deve rimborsare all'avente diritto, su sua domanda, l'eventuale differenza tra il prezzo del trasporto cosi' calcolato e quello che si sarebbe ottenuto, sullo stesso percorso, procedendo alla sutura di altre tariffe, sempre che detta differenza superi dieci franchi per lettera di vettura. La stessa procedura si applica se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato la sutura delle tariffe pur esistendo, ogni altra condizione essendo identica, una tariffa internazionale con tassazione piu' vantaggiosa.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Termini di resa par. 1. I termini di resa sono stabiliti dai regolamenti in vigore tra le ferrovie partecipanti al trasporto o dalle tariffe internazionali applicabili dalla stazione di partenza fino a quella destinataria. I termini cosi' fissati non debbono oltrepassare quelli che risultano dalle disposizioni dei successivi paragrafi. par. 2. - In mancanza d'indicazione dei termini di resa nei regolamenti o nelle tariffe internazionali come e' previsto nel 1 e salvo le disposizioni dei paragrafi di cui appresso, i termini di resa sono i seguenti: a) per le spedizioni a carro completo: 1° a grande velocita': termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore; termine di trasporto - per i primi 300 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore; - per ciascuna successiva frazione indivisibile di 400 Km . . 24 ore; 2° a piccola velocita': termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore; termine di trasporto - per i primi 200 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore; - per ciascuna successiva frazione indivisibile di 300 Km . . 24 ore; b) per le spedizioni a piccole partite: 1° a grande velocita': termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore; termine di trasporto, per ciascuna frazione indivisibile di 300 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore; 2° a piccola velocita': termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore; termine di trasporto, per ciascuna frazione indivisibile di 200 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore; Tutte le distanze si riferiscono a quelle di applicazione delle tariffe. 3. - Il termine di trasporto e' calcolato sulla distanza totale fra la stazione di partenza e la stazione destinataria; il termine di spedizione e' computato una sola volta, qualunque sia il numero delle reti attraversate. 4. - Le leggi e i regolamenti di ciascuno Stato stabiliscono in quale misura le ferrovie hanno la facolta' di fissare termini di resa supplementari nei seguenti casi: a) per le spedizioni consegnate per il trasporto fuori delle stazioni o che devono essere riconsegnate fuori delle stazioni; b) per i trasporti che percorrono: linee o reti che non sono attrezzate per il rapido trattamento delle spedizioni; il mare o vie di navigazione interne per chiatta o battello, itinerari non serviti da ferrovie, determinati raccordi fra due linee di una stessa rete o di diverse reti, linee secondarie, linee a scartamento diverso dal normale; c) per i trasporti cui sono applicate tariffe interne speciali ed eccezionali a prezzi ridotti; d) in occasione di straordinarie circostanze tali da causare: uno sviluppo anormale di traffico, anormali difficolta' per l'esercizio. 5. - I termini supplementari previsti nel 4, lettere a), b) e c), devono figurare nelle tariffe. I termini supplementari previsti nel 4, lettera d), devono essere pubblicati e non possono entrare in vigore prima della loro pubblicazione. 6. - Il termine di resa decorre dalla mezzanotte successiva all'accettazione della merce al trasporto, di cui all'articolo 8, 1. Tuttavia, per le spedizioni a grande velocita', il termine comincia a decorrere 24 ore dopo, se il giorno successivo a quello dell'accettazione al trasporto e' una domenica o un giorno festivo legalmente riconosciuto e se, in tale domenica o giorno festivo, la stazione di partenza non e' aperta al traffico per le spedizioni a grande velocita'. 7. - Il termine di resa e' prolungato per tutte le spedizioni, salvo colpa imputabile alla ferrovia, per la durata delle soste occorrenti: a) per la verifica conforme all'articolo 7, 2 e 3, che riveli differenze nei confronti delle indicazioni nella lettera di vettura; b) per l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative; c) per la modificazione del contratto di trasporto ordinata in base all'articolo 21 o all'articolo 22; d) per le cure speciali da fornire alla spedizione (cura degli animali, righiacciamento, ecc.); e) per il trasbordo o la sistemazione di un carico difettoso effettuato dal mittente; f) per ogni interruzione di traffico che temporaneamente impedisca l'inizio o la continuazione del trasporto. 8. - Il termine di resa e' sospeso: a) per la piccola velocita', le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti; b) per la grande velocita', le domeniche e taluni giorni festivi legalmente riconosciuti, allorche' le leggi e i regolamenti di uno Stato prevedono per questi giorni la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno; c) per la grande velocita' e la piccola velocita', i sabati allorche' le leggi ed i regolamenti di uno Stato prevedono la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno. 9. - Il termine e la durata dei prolungamenti e delle sospensioni del termine di resa previsti ai 7 ed 8 devono essere menzionati nella lettera di vettura. Quando del caso, tali prolungamenti e sospensioni del termine di resa possono essere provati con mezzi differenti dalle menzioni figuranti sulla lettera di vettura. 10. - Quando il termine di resa scade dopo l'ora di chiusura della stazione destinataria, la sua scadenza e' rinviata a 2 ore dopo l'ora della successiva riapertura della stazione. Inoltre, per le spedizioni a grande velocita', se il termine di resa scade di domenica o in un giorno festivo, come enunciato al 8, lettera b), la scadenza di tale termine e' rinviata alla corrispondente ora del primo giorno lavorativo seguente. 11. - Il termine di resa e' osservato se, prima della sua scadenza: a) il destinatario e' stato avvisato dell'arrivo della merce e questa e' tenuta a sua disposizione, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo deve essere dato avviso; b) la merce e' tenuta a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo non deve essere dato avviso; c) la merce e' messa a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare fuori delle stazioni.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Stato, imballaggio e marcatura della merce par. 1. - Allorche' la ferrovia accetta al trasporto una merce che presenta segni manifesti di avaria, puo' esigere che lo stato di essa sia dichiarato espressamente nella lettera di vettura. par. 2. - Allorche' la merce per la sua natura esige un imballaggio, il mittente deve imballarla in modo che sia preservata, in corso di trasporto, da perdita totale o parziale e da avaria e che non possa produrre danni alle persone, al materiale od alle altre merci. L'imballaggio deve, d'altra parte, essere conforme alle prescrizioni delle tariffe e dei regolamenti della ferrovia di partenza. par. 3. - Se il mittente non si attiene alle prescrizioni del par. 2, la ferrovia puo' rifiutare la spedizione o esigere che il mittente riconosca, sulla lettera di vettura, la mancanza o lo stato difettoso dell'imballaggio, descrivendolo esattamente. par. 4.- Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza o dallo stato difettoso dell'imballaggio. Egli e' tenuto, particolarmente, a risarcire l'eventuale danno derivante alla ferrovia da un siffatto stato di cose. In mancanza di annotazioni nella lettera di vettura, la prova della mancanza o dello stato difettoso dell'imballaggio incombe alla ferrovia. par. 5.- Quando un mittente spedisce abitualmente, dalla stessa stazione, merci della stessa natura per le quali e' necessario un imballaggio, e le consegna, o senza imballaggio, o con uno stesso tipo di imballaggio difettoso, puo' dispensarsi dall'osservare per ogni spedizione le prescrizioni del § 3, depositando alla stazione medesima una dichiarazione generale conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia. In questo caso, nella lettera di vettura deve essere fatto cenno della dichiarazione generale consegnata alla stazione di partenza. par. 6. - Salvo le eccezioni previste nelle tariffe, il mittente deve indicare su ciascuno dei colli spediti in piccole partite, in forma chiara e maniera indelebile che non diano luogo a confusione e concordino esattamente con le indicazioni della lettera di vettura: a) l'indirizzo del destinatario sui colli stessi o su di una etichetta accettata dalla ferrovia; b) la stazione destinataria. Se il regolamento della ferrovia di partenza lo prevede, il nome e l'indirizzo del destinatario devono essere iscritti o allo scoperto o sotto un cartellino piegato che potra' essere aperto soltanto se manca la lettera di vettura. Nel traffico ferroviario-marittimo, le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono figurare anche su ogni parte di carico dei carri completi che devono essere trasbordati. Le vecchie indicazioni o i cartellini devono essere annullati o tolti dal mittente. par. 7. - Salvo le eccezioni espressamente previste nelle tariffe, sono trasportate soltanto a carro completo le merci fragili (quali le porcellane, le terraglie, le vetrerie), le merci che possono sparpagliarsi nei carri (come la frutta, le noci, i foraggi, le pietre), nonche' le merci che possono sporcare o danneggiare gli altri colli (come il carbone, la calce, la cenere, le terre ordinarie, le terre coloranti), sempre che tali merci non siano imballate o riunite in modo da impedire che si rompano, si perdano, oppure sporchino o danneggino altri colli.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Documenti che devono essere forniti per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Chiusura doganale par. 1. Il mittente deve allegare alla lettera di vettura i documenti che sono necessari per compiere, prima della riconsegna della merce al destinatario, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Questi documenti devono riguardare unicamente le merci che formano oggetto della stessa lettera di vettura, sempre che le prescrizioni amministrative o le tariffe non dispongano diversamente. Se tali documenti non sono allegati alla lettera di vettura (vedasi articolo 15, par. 1) o se devono essere forniti dal destinatario, il mittente deve indicare nella lettera di vettura la stazione, l'ufficio di dogana o di qualsiasi altra autorita', dove i rispettivi documenti saranno messi a disposizione della ferrovia e dove dovranno essere eseguite le formalita'. Se il mittente assiste di persona alle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative o se si fa rappresentare da un mandatario e' sufficiente che detti documenti siano presentati al momento di dette formalita'. par. 2. - La ferrovia non e' tenuta ad esaminare se i documenti forniti sono sufficienti ed esatti. Il mittente e' responsabile verso la ferrovia di tutti i danni che possono essere causati dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla irregolarita' di questi documenti, salvo il caso di colpa della ferrovia. La ferrovia e' responsabile, in caso di colpa, delle conseguenze della perdita, dell'inutilizzazione o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di vettura ed a questa allegati o che sono consegnati alla ferrovia stessa; tuttavia, l'indennita' che essa e' tenuta a pagare non deve mai essere superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita della merce. par. 3. Il mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura della merce. Se il mittente non ha imballato o non ha coperto le merci in conformita' a queste prescrizioni, la ferrovia ha il diritto di provvedervi; le spese gravano sulla merce. La ferrovia puo' rifiutare le spedizioni la cui chiusura effettuata dall'autorita' doganale o da altre autorita' amministrative sia danneggiata o difettosa.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Consegna delle merci al trasporto e loro carico par. 1. Le operazioni di consegna delle merci al trasporto sono regolate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella stazione di partenza. par. 2. - Il carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda delle prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza, sempre che la presente Convenzione non contenga disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale intervenuto fra il mittente e la ferrovia. Quando il carico viene effettuato dal mittente, questi e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso. Egli e' tenuto, particolarmente, a risarcire il danno che la ferrovia possa aver subito da tale fatto. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia. par. 3. - Le merci devono essere trasportate in carro coperto, in carro scoperto, in carro speciale attrezzato o in carro scoperto con copertone, a seconda delle disposizioni delle tariffe internazionali, sempre che la presente Convenzione non contenga in proposito prescrizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valevoli per tutto il percorso.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative par. 1. - In corso di trasporto, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative vengono compiute dalla ferrovia. Essa puo' affidare tali operazioni, sotto la propria responsabilita', ad un mandatario o compierle essa stessa. In entrambi i casi, la ferrovia assume gli obblighi di un commissionario. Tuttavia, il mittente, facendone menzione nella lettera di vettura, o il destinatario che da' un ordine in base all'articolo 22, puo' domandare: a) di assistere di persona alle operazioni di cui al precedente alinea o di farvisi rappresentare da un mandatario, per dare tutte le informazioni e fare tutte le osservazioni che ritenesse utili; b) se e nei limiti in cui le leggi ed i regolamenti del Paese in cui devono effettuarsi le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative lo consentono, di compiere personalmente queste formalita' o di farle eseguire da un mandatario; c) se egli stesso o il suo mandatario assiste alle operazioni predette o le effettua, di procedere ugualmente al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese se le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui si eseguono le dette operazioni lo consentono. Ne' il mittente, ne' il destinatario che ha il diritto di disposizione, ne' il loro mandatario hanno il diritto di prendere possesso della merce. Se per l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, il mittente ha indicato una stazione dove le prescrizioni in vigore non consentono il compimento di dette formalita', oppure se egli ha prescritto, per tali operazioni, una diversa procedura che non puo' essere eseguita, la ferrovia opera nella maniera che ritiene piu' favorevole agli interessi dello avente diritto e comunica al mittente i provvedimenti presi. Se il mittente ha iscritto nella lettera di vettura una menzione di affrancazione che comprenda i diritti di dogana, la ferrovia ha il diritto di compiere a sua scelta le formalita' doganali sia in corso di trasporto, sia alla stazione destinataria. par. 2. - Salva l'eccezione prevista nel par. 1, ultimo alinea, il destinatario ha il diritto di compiere le formalita' doganali nella stazione destinataria provvista d'un ufficio di dogana, se la lettera di vettura prescrive lo sdoganamento all'arrivo o se, in mancanza di tale prescrizione, la merce giunge vincolata a dogana. Dette formalita' possono essere ugualmente compiute dal destinatario nella stazione di destinazione non provvista di un ufficio doganale, se le leggi od i regolamenti nazionali lo consentono o se vi e' una preventiva autorizzazione della ferrovia e della dogana. Se il destinatario si avvale di uno dei diritti che il presente alinea gli accorda, egli deve innanzitutto pagare le spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia puo' procedere conformemente al par. 1 se, nel termine previsto dai regolamenti in vigore presso la stazione destinataria, il destinatario non abbia ritirato la lettera di vettura.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Riconsegna par. 1. - La ferrovia deve riconsegnare al destinatario, nella stazione destinataria, la lettera di vettura e la merce verso ricevuta e verso pagamento dei crediti della ferrovia messi a carico del destinatario. L'accettazione della lettera di vettura obbliga il destinatario a pagare alla ferrovia l'ammontare dei crediti messi a suo carico. par. 2. - Sono assimilati alla riconsegna della merce al destinatario: a) la consegna della merce stessa alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi quando questi non si trovino sotto la custodia della ferrovia; b) l'immagazzinamento delle merci presso la ferrovia od il deposito presso un commissario speditore, o in un deposito pubblico, effettuati conformemente alle disposizioni in vigore. par. 3. Le leggi ed i regolamenti in vigore nella stazione destinataria od i contratti con il destinatario stabiliscono se la ferrovia ha il diritto o l'obbligo di riconsegnare la merce al destinatario in un luogo diverso dalla stazione destinataria, e cioe' in un raccordo privato, od al suo domicilio od in un deposito della ferrovia. Se la ferrovia consegna o fa consegnare la merce su un raccordo privato, a domicilio od in un deposito, la riconsegna e' considerata effettuata soltanto all'atto di detta consegna. Salvo accordi contratti tra la ferrovia ed il titolare del raccordo, le operazioni effettuate dalla ferrovia, per conto e sotto la direzione di quest'ultimo, non rientrano nel contratto di trasporto. par. 4. - Dopo l'arrivo della merce nella stazione destinataria, il destinatario ha il diritto di domandare alla ferrovia la consegna della lettera di vettura e della merce. Se la perdita della merce e' accertata o se la merce non e' arrivata allo scadere del termine previsto nell'articolo 30, § 1, il destinatario e' autorizzato a far valere in proprio, verso la ferrovia, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto. par. 5. - L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura e il pagamento delle spese, finche' non si sia proceduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto. par. 6. - Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle leggi ed ai regolamenti del Paese di destinazione.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Pagamento delle spese par. 1. Le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti doganali ed altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna) sono pagate o dal mittente o dal destinatario, conformemente alle disposizioni qui appresso indicate. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, sono considerati come tasse di porto i diritti che, in base alla tariffa applicabile, debbono essere aggiunti ai prezzi delle tariffe normali o eccezionali all'atto del calcolo delle tasse di porto. par. 2. - Il mittente che prende a suo carico la totalita' o una parte delle spese deve indicarlo nella lettera di vettura utilizzando una delle menzioni seguenti: a) 1° "franco di porto", se prende a suo carico soltanto le tasse di porto; 2° "franco di porto ivi compreso...", se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto. Il mittente deve indicare esattamente tali spese; le ulteriori indicazioni che devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna, come pure le somme riscosse dalla dogana o da altre autorita' amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad es., l'ammontare totale dei diritti di dogana e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana; l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria di spese separata); 3° "franco di porto fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra Paesi limitrofi), se prende a suo carico le tasse di porto fino a X; 4° "franco di porto ivi compreso... fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra Paesi limitrofi), se prende a suo carico le altre spese, oltre le tasse di porto, fino a X, ad esclusione di tutte le spese riferentisi al Paese od alla ferrovia susseguente. Il mittente deve indicare con esattezza tali spese; le ulteriori indicazioni, che devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dalla accettazione del trasporto fino a X, come pure le somme riscosse dalla dogana e da altre autorita' amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad es., l'ammontare totale dei diritti di dogana e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana, l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria di spese separata); b) "franco di tutte le spese", se prende a suo carico tutte le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti di dogana ed altre spese); c) "franco per...", se prende a suo carico una somma determinata. Detta somma deve essere espressa nella valuta del Paese mittente, salvo contrarie disposizioni nelle tariffe. Le spese accessorie e le altre spese che, in base ai regolamenti ed alle tariffe interne del Paese mittente, o, eventualmente, in base alla tariffa internazionale applicata, devono essere calcolate per tutto il percorso interessato, come pure la tassa di interesse alla riconsegna prevista dall'articolo 20, § 2, sono sempre pagate totalmente dal mittente nel caso di pagamento delle spese secondo la lettera a), 4°. par. 3. - Le tariffe internazionali possono prescrivere, in materia di pagamento delle spese, l'impiego esclusivo di determinate menzioni indicate nel par. 2 o l'impiego di altre menzioni. par. 4. - Le spese che il mittente non ha preso a suo carico sono considerate come poste a carico del destinatario. Tuttavia, le spese sono sempre a carico del mittente se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura, ne' fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 16, § 4, ne' modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 22. par. 5. - Le tasse accessorie, come i diritti di sosta sui carri, magazzinaggio, pesatura, la cui riscossione sia determinata da un fatto imputabile al destinatario o da una domanda che questi abbia presentata, sono sempre pagate dal destinatario medesimo. par. 6. - La ferrovia di partenza puo' esigere dal mittente il pagamento anticipato delle spese, quando trattasi di merci che, a suo giudizio, sono soggette a rapido deperimento o che, per il loro minimo valore o la loro natura, non le garantiscono sufficientemente dette spese. par. 7. - Se l'importo delle spese che il mittente prende a suo carico non puo' essere fissato esattamente al momento della consegna al trasporto, tali spese sono iscritte in un bollettino di affrancazione che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con il mittente entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia puo' esigere, a titolo di garanzia, il deposito, contro ricevuta, di una somma rappresentante approssimativamente le spese. Un conto dettagliato di tali spese, compilato in base alle indicazioni del bollettino di affrancazione, e' rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta. par. 8. - La stazione mittente deve specificare, sia nella lettera di vettura che nel duplicato, le spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni o le tariffe in vigore nella stazione mittente non dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto nel duplicato. Nei casi previsti al § 7, tali spese non devono essere specificate ne' nella lettera di vettura, ne' nel duplicato.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Correzione delle riscossioni par. 1. - In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione delle spese, la differenza in piu' deve essere restituita d'ufficio dalla ferrovia, quella in meno versata alla medesima, purche' la differenza in piu' od in meno superi dieci franchi per lettera di vettura. par. 2. - Il pagamento alla ferrovia delle differenze in meno incombe al mittente se la lettera di vettura non e' stata ritirata. Se la lettera di vettura e' stata accettata dal destinatario o se il contratto di trasporto e' stato modificato in base all'articolo 22, il mittente deve pagare soltanto la differenza in meno relativa alle spese che egli ha preso a suo carico in base alla dichiarazione di affrancazione da lui fatta nella lettera di vettura; il completamento della differenza in meno resta a carico del destinatario. par. 3. - Le somme dovute in base al presente articolo danno diritto al pagamento di interessi annui in ragione del 5 per cento quando oltrepassino dieci franchi per lettera di vettura. Questi interessi decorrono dal giorno della messa in mora o dal giorno della presentazione del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 41, ovvero, se non vi sono stati ne' messa in mora ne' reclamo, dal giorno della citazione. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Assegni e spese anticipate par. 1. - Il mittente puo' gravare la spedizione di assegno fino a concorrenza del valore della merce. L'importo dell'assegno deve essere espresso nella valuta del Paese di partenza; le tariffe possono prevedere eccezioni. par. 2. - La ferrovia non e' tenuta a pagare l'assegno se non in quanto l'importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione entro trenta giorni dalla data di detto versamento; in caso di ritardo, sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno dalla scadenza di detto termine. par. 3. - Se la merce e' stata riconsegnata in tutto od in parte al destinatario senza il preventivo incasso dell'assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, salvo rivalsa verso il destinatario. par. 4. - La spedizione contro assegno da' luogo alla riscossione di una tassa da determinarsi nelle tariffe; la tassa e' dovuta anche se l'assegno e' annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto (articolo 21, § 1). par. 5. - Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti presso la stazione di partenza.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Dichiarazione d'interesse alla riconsegna par. 1. - Ogni spedizione puo' formare oggetto d'una dichiarazione d'interesse alla riconsegna, iscritta nella lettera di vettura come indicato nell'articolo 6, par. 6, lettera c). L'ammontare dell'interesse dichiarato deve essere indicato nella valuta del Paese di partenza, in franchi oro o in qualsiasi altra valutazione che fosse stabilita nelle tariffe. par. 2. - La tassa d'interesse alla riconsegna e' calcolata per tutto il percorso interessato, secondo le tariffe della ferrovia di partenza.

Convenzione-art. 21

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