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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 695

Current text a fecha 1976-01-15

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Componenti e sede del Consiglio

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma".