LEGGE 5 dicembre 1975, n. 704
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1975 LEONE MORO - FORLANI - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE
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