LEGGE 5 dicembre 1975, n. 704

Type Legge
Publication 1975-12-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1975 LEONE MORO - FORLANI - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE

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