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LEGGE 9 dicembre 1975, n. 705

Current text a fecha 1976-01-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge, definita mediante accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.