La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.