LEGGE 10 dicembre 1975, n. 724
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonchè le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi. La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.
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