LEGGE 22 dicembre 1975, n. 725
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare: 1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°; 2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di età". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1975 LEONE MORO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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