La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 è concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo ordinario di lire 900 milioni annui da destinarsi nel bilancio dell'ente alla gestione delle istituzioni scolastiche da esso promosse e funzionanti alla data della presente legge. Detto contributo verrà a cessare all'atto del passaggio delle dette istituzioni scolastiche allo Stato e sarà portato in aumento dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.