La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente gioventù italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, è soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.