DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. 792

Type DPR
Publication 1975-07-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Roma; Riconosciuta, altresi', l'opportunita' di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662, in quanto era stato omesso l'insegnamento di "tecniche di impiego degli elaboratori elettronici" nel corso di specializzazione in "informatica", nonche' la numerazione di tutti gli insegnamenti relativi al suddetto corso; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, e' modificato nel senso che l'insegnamento di ebraico medioevale e moderno muta la denominazione in quella di "lingua e letteratura ebraica". Gli articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno sono modificati nel modo seguente: Art. 214 - e' modificato nel senso che il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso l'istituto di storia del diritto italiano della facolta' di giurisprudenza ed e' diretta dal direttore dell'istituto". Art. 215 - e' abrogato e sostituito dal seguente: "Possono essere ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza. Possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, i quali possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di aver gia' superato almeno tre dei seguenti esami, con un punteggio non inferiore a 27/30: 1) storia del diritto italiano; 2) istituzioni del diritto romano; 3) storia del diritto romano; 4) diritto romano; 5) diritto comune; 6) storia delle istituzioni politiche e sociali; 7) storia medioevale e/o moderna. L'ammissione alla scuola di coloro che hanno conseguito titoli di studio non conferiti dalle universita' italiane e' regolata dalle disposizioni generali vigenti in materia". Art. 217 - e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso. Art. 218 - e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso si svolge nella forma dei seminari. Alle esercitazioni di seminario sono intercalate delle conferenze su problemi storico-giuridici di particolare importanza. La frequenza e' obbligatoria". Art. 219 - "gli insegnamenti hanno per oggetto i seguenti argomenti: 1° Anno: 1) metodologia e storia della storiografia giuridica; 2) paleografia giuridica e diplomatica; 3) storia del pensiero giuridico: metodi e dogmatica; oppure 3a) storia del diritto pubblico medioevale. 2° Anno: 4) filologia giuridica e critica del testo; 5) pensiero giuridico e realta' sociale nell'organizzazione dello Stato moderno; 6) storia del diritto dalle codificazioni ad oggi". Art. 220 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I seminari, affidati a studiosi specializzati, si svolgono nella sede dell'istituto. All'inizio di ciascun anno ne viene comunicato il programma". Art. 221 - e' abrogato e sostituito dal seguente: "Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, alla fine di ciascun anno, un colloquio sugli argomenti del corso". Art. 222 - e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso. Art. 223 - e' abrogato e sostituito dal seguente: "La dissertazione dovra' essere presentata in triplica copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso; ne sara' relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano tenuto corsi di seminario nella scuola stessa". L'art. 262 (nel nuovo statuto: 270) del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 662, relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di specializzazione in informatica, e' rettificato nel senso che i suddetti insegnamenti vanno numerati da 1 a 12 e che deve essere incluso anche l'insegnamento di "Tecniche d'impiego degli elaboratori elettronici" e contrassegnato con il numero 3.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1976

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 38 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni

apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/02/1976, n. 32 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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