DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 807

Type DPR
Publication 1975-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 84, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che l'istituto II di malattie infettive muta la denominazione in quella di "istituto di malattie infettive". Dopo l'art. 906, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di foniatria (logopedisti) e della scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria. Scuola speciale per tecnici di foniatria (logopedisti) Art. 907. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la "scuola per tecnici di foniatria (logopedisti)" che ha lo scopo di preparare rieducatori in grado di collaborare con il medico foniatra al trattamento ortofonico dei minorati dell'udito, della voce, della parola e del linguaggio. Art. 908. - La sede della scuola e' presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Roma. L'indirizzo e' teorico-pratico. Al funzionamento della scuola si provvedera' con i proventi delle tasse e soprattasse, dovute dagli iscritti nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, e con eventuali contributi di enti pubblici e privati. Art. 909. - Il direttore della scuola e' nominato dal consiglio di facolta', che provvedera' altresi' a designare un vice-direttore. Gli insegnanti sono scelti dal direttore della scuola tra i docenti di discipline mediche o di altre branche, aventi pero' particolare competenza negli insegnamenti previsti dalla scuola. Art. 910. - Per l'ammissione alla scuola e' necessario essere in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'Universita'. In base alle attrezzature di cui l'istituto dispone, potranno essere ammessi 60 allievi complessivamente per i tre anni di corso. Art. 911. - Alla scuola si accede previo esame scritto ed orale di cultura generale, con particolare riguardo ai problemi dell'insegnamento, della riabilitazione, del recupero sociale dei minorati dell'udito, della parola, della voce e del linguaggio. Non possono essere ammessi candidati presentanti disturbi della parola o diminuzione della funzione uditiva. La commissione giudicatrice e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da altri due membri docenti di clinica otorinolaringoiatrica o di clinica delle malattie nervose e mentali, o di pediatria, o di neuropsichiatria infantile, o di psicologia. Art. 912. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia degli organi dell'udito, della voce, della parola e dei centri nervosi ad essi preposti; 2) fisiologia degli apparati uditivo e fonoarticolatorio; 3) elementi di fisica acustica; 4) elementi di fonetica; 5) metodiche di indagine sperimentale degli apparati uditivo, fonatorio, articolatorio della parola; 6) trattamento chirurgico maxillo-facciale nella patologia dell'articolazione della parola. 2° Anno: 1) pediatria; 2) neurologia; 3) psicologia; 4) patologia dell'udito, del linguaggio, della voce cantata e parlata; 5) trattamento medico-chirurgico della sordita'. 3° Anno: 1) audiologia infantile; 2) neuropsichiatria infantile; 3) sociologia; 4) trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, del linguaggio, della voce parlata e cantata; 5) trattamento medico e chirurgico delle disfonie. Art. 913. - Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di cui all'art. 912 vengono sostenuti davanti ad una commissione composta di tre membri scelti tra i docenti della scuola in una sola sessione estiva per ogni anno accademico. Art. 914. - L'esame di diploma, cui si accede dopo aver seguito i corsi, le esercitazioni pratiche e superati gli esami di insegnamento prescritti, consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento. Art. 915. - Agli allievi che avranno superato l'esame verra' rilasciato il "diploma di tecnico di foniatria (logopedista)". Tale diploma non permette l'esercizio autonomo professionale, ma solo la collaborazione tecnica alle dipendenze del medico foniatra sia in ambiente universitario ed ospedaliero che nella pratica privata. Scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria Art. 916. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita'. Art. 917. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e' di due anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola e' di dieci (cinque per anno di corso). Art. 918. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita' o Istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avra' luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 919. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facolta' di medicina e chirurgia ed e' composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 920. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica o di audiologia dell'Universita' di Roma. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. Art. 921. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. Art. 922. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici; 2) elementi di fisica acustica; 3) tecniche audiometriche. 2° Anno: 1) patologia dell'udito del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio; 2) elementi di otoneurologia; 3) elementi di foniatria; 4) tecniche audiometriche. Art. 923. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nei reparti dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 924. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione 10 (dieci) punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verra' rilasciato il diploma di tecnico di audiometria. Art. 925. - Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo anno. Alla fine del secondo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 926. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 927. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facolta', stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' stabilite: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . L. 3.000 Art. 928. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1976

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 48

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