La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna: a) convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori - 26 febbraio 1966; b) protocollo A integrativo delle convenzioni sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 26 febbraio 1966; c) protocollo B integrativo della convenzione di cui alla lettera a), concernente l'apertura di detta convenzione alla partecipazione degli Stati non firmatari delle convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961 (CIV) - 26 febbraio 1966; d) protocollo concernente la proroga del termine di validita' della convenzione di cui alla lettera a) - 9 novembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.
Art. 3
Gli atti di concessione che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall'articolo 15 della convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.
LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
ALLEGATO CONVENTION ADDITIONNELLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE CON CERNANT LE TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES PAR CHEMINS DE FER (CIV) DU 25 FEVRIER 1961, RELATIVE A LA RESPONSABILITE' DU CHEMIN DE FER POUR LA MORT ET LES BLESSURES DE VOYAGEURS Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE UFFICIALE ai sensi dell'art. 28 della convenzione addizionale CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) DEL 25 FEBBRAIO 1961, RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA FERROVIA PER LA MORTE ED IL FERIMENTO DI VIAGGIATORI I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI, avendo riconosciuto l'utilita' dell'unificazione delle norme relative alla responsabilita' della ferrovia per i danni sopravvenuti nel corso di un trasporto internazionale e derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualunque altro pregiudizio recato all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, come pure dall'avaria o dalla perdita degli oggetti che egli aveva con se', hanno deciso di completare, mediante una Convenzione addizionale, la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, ed hanno concordato i seguenti articoli: Articolo 1 Campo di applicazione § 1. - La presente Convenzione regola la responsabilita' della ferrovia per i danni causati ai viaggiatori da un incidente sopravvenuto sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione. Ai sensi della presente Convenzione si intende per "viaggiatori": a) i viaggiatori il cui trasporto e' regolato dalla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, b) gli accompagnatori delle spedizioni effettuate in conformita' alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 25 febbraio 1961. § 2. - Al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato contraente potra' dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare la presente Convenzione ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, allorche' questi viaggiatori siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Limiti della responsabilita' § 1. - La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra o ne esce. La ferrovia e', inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di se sia con se come colli a mano, ivi compresi gli animali. § 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle conseguenze delle quali non poteva ovviare. § 3. - La ferrovia e' esonerata in tutto od in parte da tale responsabilita' nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore od ad un comportamento di questi non conforme alla condotta normale dei viaggiatori. § 4. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle conseguenze del quale non poteva ovviare. Se non e' esclusa la responsabilita' della ferrovia in base al disposto dell'alinea precedente, questa risponde per il tutto nei limiti della presente Convenzione e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. § 5. - La presente Convenzione non e' applicabile alla responsabilita' che puo' ricadere sulla ferrovia per i casi non previsti al § 1. § 6. - La "ferrovia responsabile" ai sensi della presente Convenzione e' quella che, in base alla lista delle linee prevista dall'articolo 59 della CIV, ha l'esercizio della linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi e' coesercizio della linea da parte di due ferrovie, ciascuna di queste e' responsabile.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Risarcimento danni in caso di morte del viaggiatore § 1. - In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle per il trasporto della salma, di inumazione e di cremazione; b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento stabilito dall'articolo 4. § 2. - Se, in conseguenza della morte del viaggiatore, perdono il sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' di disposizioni di legge, aveva od avrebbe avuto in futuro una obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante alle persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Risarcimento danni in caso di ferimento del viaggiatore In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto; b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Risarcimento di altri danni Il diritto nazionale determina se ed in quale misura la ferrovia e' tenuta a corrispondere risarcimenti di danni diversi da quelli previsti agli articoli 3 e 4, in particolare dei danni morali, fisici (pretium doloris) ed estetici.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Forma e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatore § 1. - Il risarcimento di cui all'articolo 3, § 2 ed all'articolo 4, lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale; se, tuttavia, il diritto nazionale consente l'assegnazione d'una rendita, il risarcimento e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all'articolo 3, § 2, lo richiedano. § 2. - L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtu' del disposto del § 1 viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione della presente Convenzione, viene fissato un limite massimo di 200.000 franchi in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Limitazione del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, e' posto a carico della ferrovia il risarcimento dei danni per avaria o per perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un incidente aveva sia su di se sia con se come colli a mano, ivi compresi gli animali, il risarcimento puo' essere richiesto fino a concorrenza di 2.000 franchi per viaggiatore.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Ammontare del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave Le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente Convenzione o quelle previste dal diritto nazionale che limitano ad una somma determinata le indennita' non si applicano se il danno derivi da dolo o da colpa grave della ferrovia.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Interessi e restituzione delle indennita' § 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', da calcolare in ragione del cinque per cento l'anno. Questi interessi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo o, se non vi sia stato alcun reclamo, dal giorno della citazione. Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 3 e 4, gli interessi decorrono soltanto dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti per la determinazione del loro ammontare, se tale giorno e' posteriore a quello del reclamo o della citazione. § 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere restituita.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Divieto di limitare la responsabilita' Sono nulli di pieno diritto le disposizioni tariffarie e gli accordi particolari conclusi tra la ferrovia ed il viaggiatore, tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto od in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in virtu' della presente Convenzione, o che hanno per effetti l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 6, § 2, e dall'articolo 7. Tale nullita' non comporta tuttavia la nullita' del contratto di trasporto, il quale resta soggetto alle disposizioni della CIV e della presente Convenzione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole. Tuttavia, se, a richiesta dei viaggiatori, gli agenti della ferrovia compiono prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto dei viaggiatori ai quali rendono queste prestazioni.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Esercizio di azioni non previste dalla presente Convenzione Nei casi previsti nel § 1 dell'articolo 2, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui risponde la ferrovia in virtu' dell'articolo 11.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Reclami amministrativi § 1. - I reclami per il risarcimento danni di cui alla presente Convenzione sono facoltativi; essi possono essere presentati ad una delle seguenti ferrovie, purche' essa abbia la sede sociale sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione: 1° alla ferrovia responsabile; se, a norma dell'articolo 2, § 6, due ferrovie sono responsabili, ad una di queste; 2° alla ferrovia di partenza; 3° alla ferrovia di destinazione; 4° alla ferrovia del luogo di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore. § 2. - I reclami devono essere proposti per iscritto. I documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo, devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Ferrovia contro la quale puo' essere esercitata l'azione giudiziaria L'azione giudiziaria per il risarcimento danni fondata sulla presente Convenzione puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia responsabile. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. Tale diritto di opzione si estingue dal momento in cui l'azione e' intentata contro una di esse.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Competenza Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato sul territorio del quale si e' verificato l'incidente del viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Estinzione delle azioni § 1. - L'avente diritto perde il diritto ad agire se, entro tre mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, non segnala l'incidente del viaggiatore ad una delle ferrovie alle quali puo' essere presentato reclamo amministrativo in conformita' all'articolo 13. Se l'incidente e' segnalato verbalmente dall'avente diritto, una attestazione di tale avviso verbale deve essergli rilasciata dalla ferrovia alla quale l'incidente e' stato segnalato. § 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue: a) se, entro il termine previsto dal § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo amministrativo ad una delle ferrovie indicate all'articolo 13, § 1; b) se l'avente diritto fornisce la prova che l'incidente e' stato causato per colpa della ferrovia; c) se l'incidente non e' stato segnalato, od e' stato segnalato con ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto; d) se, durante il termine menzionato nel § 1, la ferrovia responsabile, o una delle due ferrovie responsabili, a norma dell'articolo 2, § 6, ha avuto conoscenza in altro modo dell'incidente del viaggiatore.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Prescrizione delle azioni § 1. - Le azioni di risarcimento danni fondate sulla presente Convenzione si prescrivono: a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente; b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del viaggiatore, purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni dal giorno successivo a quello dell'incidente. § 2. - In caso di reclamo amministrativo presentato alla ferrovia in conformita' all'articolo 13, i tre termini di prescrizione previsti al § 1 sono sospesi fino al giorno in cui la ferrovia respinge il reclamo per iscritto e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione. § 3. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. § 4. - Salvo le disposizioni che precedono, la prescrizione e' regolata dal diritto nazionale.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Diritto nazionale § 1. - Per quanto non previsto nella presente Convenzione, e' applicabile il diritto nazionale. § 2. - Per l'applicazione della presente Convenzione, "diritto nazionale" si intende il diritto dello Stato sul territorio del quale si e' verificato l'incidente del viaggiatore, ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Regole generali di procedura Per tutte le liti originate dall'applicazione della presente Convenzione, la procedura da seguire e' quella del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione medesima.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Esecuzione delle sentenze. Cauzioni § 1. - Allorche' le sentenze pronunziate in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente, in base alle disposizioni della presente Convenzione, sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione. Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. Le transazioni concluse fra le parti davanti al giudice competente, allo scopo di porre fine ad una lite, e per le quali viene giudiziariamente redatto un verbale, hanno valore di sentenza. § 2. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Unita' monetaria Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Trasporti misti § 1. - Salvo le disposizioni del § 2, la presente Convenzione non e' applicabile ai danni sopravvenuti durante il trasporto su linee di servizi automobilistici o di navigazione iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 59 della CIV. § 2. - Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, la presente Convenzione e' applicabile ai danni previsti all'articolo 2, § 1, e causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detti veicoli, od al momento in cui egli vi entra o ne esce. Per l'applicazione del presente paragrafo, si intende per "Stato sul territorio del quale l'incidente si e' verificato", lo Stato di cui il ferry-boat batte bandiera. § 3. - Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia e' costretta a sospendere provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro mezzo di trasporto, essa e' responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di trasporto. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli da 13 a 17, 18, § 2, 19 e 20 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Responsabilita' in caso di incidenti nucleari La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' della presente Convenzione quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in un Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Firma La presente Convenzione resta aperta fino al 1 luglio 1966 alla firma degli Stati che sono stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza tenutasi a Berna dal 21 al 26 febbraio 1966.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Ratifica ed entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica verranno depositati, il piu' presto possibile, presso il Governo svizzero. Quando la Convenzione sara' stata ratificata da quindici Stati, il Governo svizzero si mettera' in relazione con i Governi interessati allo scopo di fissare con essi la data di entrata in vigore.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Adesione Se uno Stato partecipante alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, che non ha sottoscritto la presente Convenzione, voglia a questa aderire, deve informare il Governo svizzero il quale ne dara' comunicazione agli Stati contraenti. Ogni adesione produce i suoi effetti un mese dopo la data in cui il Governo svizzero ha dato comunicazione della relativa domanda agli Stati contraenti.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Durata e revisione La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961; essa puo' essere sottoposta a revisione con la procedura prevista all'articolo 68, § 1, di detta Convenzione e, eventualmente, esservi incorporata.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali La presente Convenzione e' stata conclusa e firmata in lingua francese, secondo l'uso diplomatico corrente. Al testo francese sono aggiunti un testo in lingua tedesca, un testo in lingua inglese ed un testo in lingua italiana, i quali hanno il valore di traduzioni ufficiali. In caso di divergenza fa fede il testo francese. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Berna, il ventisei febbraio millenovecentosessantasei, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (seguono le firme)
Protocollo A
PROTOCOLLO A REDATTO DALLA CONFERENZA STRAORDINARIA RIUNITASI PER DESIGNARE I MEMBRI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA E PER ADOTTARE UNA CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) DEL 25 FEBBRAIO 1961, RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA FERROVIA PER LA MORTE ED IL FERIMENTO DI VIAGGIATORI In occasione della Conferenza straordinaria riunitasi a Berna dal 21 al 26 febbraio 1966 per designare i membri del Comitato amministrativo dell'Ufficio Centrale dei trasporti internazionali per ferrovia e per adottare una Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori, I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI hanno convenuto su cio' che segue: In considerazione del fatto che la recente estensione della sfera di applicazione delle Convenzioni internazionali agli Stati dell'Africa del Nord ed a quelli del Vicino e Medio-Oriente dimostra che e' molto difficile tener conto di un'equa ripartizione geografica limitando a nove membri la composizione del Comitato amministrativo come prescritto dalle Convenzioni, viene deciso di modificare, come segue, le disposizioni dell'articolo 1, § 2, lettera a), dell'Allegato V alla CIM e dell'Allegato II alla CIV allo scopo di portare da nove ad undici il numero dei membri del Comitato amministrativo: "§ 2. - a) il Comitato amministrativo si riunisce a Berna. Esso si compone di undici membri, scelti fra gli Stati contraenti". Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni CIM e CIV del 25 febbraio 1961, resta aperto alla firma fino al 1 luglio 1966. Esso entra in vigore, a titolo provvisorio, il 1 marzo 1966. Per quanto concerne la sua ratifica e la sua entrata in vigore definitiva, sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli 66 e 69, § 2, della CIM e degli articoli 65 e 68, § 2, della CIV. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoindicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Berna, il ventisei febbraio millenovecentosessantasei, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (seguono le firme)
Protocollo B
PROTOCOLLO B REDATTO DALLA CONFERENZA STRAORDINARIA RIUNITASI PER DESIGNARE I MEMBRI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA E PER ADOTTARE UNA CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA (CIV) DEL 25 FEBBRAIO 1961, RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA FERROVIA PER LA MORTE ED IL FERIMENTO DI VIAGGIATORI In occasione della Conferenza straordinaria riunitasi a Berna dal 21 al 26 febbraio 1966 per designare i membri del Comitato amministrativo dell'Ufficio Centrale dei trasporti internazionali per ferrovia e per adottare una Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori, I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI hanno convenuto su cio' che segue: 1° In considerazione del fatto che la Convenzione relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori costituisce una Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia del 25 febbraio 1961, viene deciso che gli Stati che non hanno firmato le Convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961, o le parti territoriali di tali Stati e sulle linee ferroviarie dei quali vengono applicate le Convenzioni del 25 febbraio 1961, possono, in virtu' delle disposizioni del punto I del Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali per il trasporto delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), firmate a Berna il 25 febbraio 1961, partecipare alla Convenzione addizionale alla CIV, relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori. 2° Il presente Protocollo, che completa la Convenzione addizionale del 26 febbraio 1966, relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori, resta aperto alla firma fino al 1 luglio 1966. Esso deve essere ratificato. Gli Stati che non avranno firmato il presente Protocollo prima di questa data e gli Stati partecipanti alla Convenzione addizionale sopra citata in applicazione dell'articolo 26 della medesima, possono aderire al presente Protocollo mediante notificazione. Lo strumento di ratifica o la notificazione dell'adesione sara' depositato presso il Governo svizzero. Il presente Protocollo entra in vigore sei mesi prima della data prevista per l'applicazione della Convenzione addizionale del 26 febbraio 1966. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Berna, il ventisei febbraio millenovecentosessantasei, in un solo esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (seguono le firme)
Protocollo II
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese PROTOCOLLO II PREDISPOSTO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA RIUNITA IN PREVISIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONCERNENTI IL TRASPORTO, PER FERROVIA, DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV) DEL 7 FEBBRAIO 1970, CONCERNENTE IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CIV DEL 1961, RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA FERROVIA PER LA MORTE E LE FERITE DI VIAGGIATORI, FIRMATA IL 26 FEBBRAIO 1966 ED ENTRATA IN VIGORE IL 1 gennaio 1973. In occasione della Conferenza diplomatica riunitasi a Berna dal 5 al 9 novembre 1973 in previsione dell'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto, per ferrovia, delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, i sottoscritti Plenipotenziari degli Stati parti della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilita' della ferrovia per morte e le ferite dei viaggiatori, del 26 febbraio 1966, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: considerando che, per motivi di pura forma, e' stato previsto dall'articolo 27 della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilita' delle ferrovie per la morte e le ferite di viaggiatori, firmata il 26 febbraio 1966 ed entrata in vigore il 1 febbraio 1973, che essa abbia la stessa durata della CIV del 1961, e che, non essendo la detta Convenzione aggiuntiva ancora in vigore all'epoca della settima Conferenza di revisione, non poteva quindi essere, in tale occasione, ne' riesaminata, ne' integrata nella CIV del 1970; riconoscendo che la detta Convenzione aggiuntiva deve restare in vigore anche dopo l'abrogazione della CIV del 1961 e l'entrata in vigore della CIV del 1970, e che un prolungamento della durata dalla validita' della detta Convenzione aggiuntiva non contrasta con il mandato dato all'Ufficio centrale di studiare la possibilita' di riunire i testi della CIV e della Convenzione aggiuntiva alla CIV, al fine di creare un regolamento completo ed uniforme per il trasporto dei viaggiatori per ferrovia, analogo al regolamento per tutti gli altri tipi di trasporto, viene deciso di prolungare la durata di validita' della Convenzione aggiuntiva del 26 febbraio 1966 e di apportare ad essa, di conseguenza, le seguenti modifiche di redazione: 1) Il titolo e' modificato nel modo seguente: "Convenzione aggiuntiva alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970, relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e le ferite dei viaggiatori". 2) il secondo comma del preambolo viene modificato nel modo seguente: "hanno deciso di completare, con una Convenzione aggiuntiva, la Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970". 3) L'articolo primo, paragrafo 1, lettere a) e b), e' modificato nel modo seguente: "a) i viaggiatori il cui trasporto e' regolato dalla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970, "b) i convogliatori delle spedizioni effettuate conformemente alla Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970". 4) L'articolo 2, paragrafo 6, e' modificato nel modo seguente: "paragrafo 6. La "ferrovia responsabile" ai sensi della presente Convenzione e' quella che, in base alla lista delle linee CIV, gestisce la linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Ove esista, in base alla lista di cui e' stata fatta menzione, una gestione in comune da parte di due ferrovie, ciascuna di esse e' responsabile". 5) L'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e' modificato nel modo seguente: "paragrafo 1. Quando le sentenze pronunziate, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, in contraddittorio o in contumacia dal giudice competente sono divenute esecutive in base alle leggi applicate da tale giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti subito dopo l'adempimento delle formalita' prescritte nello Stato interessato. La revisione del merito della questione non e' ammessa". 6) L'articolo 22, paragrafo 1, e' modificato nel modo seguente: "paragrafo 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, la presente convenzione non e' applicabile ai danni sopraggiunti durante il trasporto su linee di servizi automobilistici o di navigazione iscritte nella Lista delle Linee CIV". 7) L'articolo 26, primo comma, e' modificato nel modo seguente: "Se uno Stato parte della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970, che non abbia firmato la presente Convenzione, vuole aderirvi, ne informera' il Governo elvetico, che ne dara' notizia agli Stati contraenti". 8) L'articolo 27 e' modificato nel modo seguente: "La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970; essa puo' essere riesaminata in base alla procedura prevista per questa ultima ed, eventualmente, esservi integrata". 9) L'articolo 28, secondo comma, e' modificato nel modo seguente: "Al testo francese sono allegati un testo in lingua tedesca, un testo in lingua inglese, un testo in lingua italiana ed un testo in lingua araba, che hanno il valore di traduzioni ufficiali". Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974. Gli Stati che non avranno firmato il presente Protocollo prima di tale data e gli Stati che saranno parti, prima dell'entrata in vigore della CIV del 7 febbraio 1970, della Convenzione aggiuntiva del 26 febbraio 1966 in applicazione del suo articolo 26, possono aderire al presente Protocollo mediante notifica al Governo elvetico, che ne informera' gli Stati parti della Convenzione aggiuntiva. Il presente Protocollo entra in vigore alla stessa data della Convenzione internazionale CIV del 7 febbraio 1970. In fede di che, i Plenipotenziari che seguono hanno redatto e firmato il presente Protocollo. Fatto a Berna, il 9 novembre 1973, in un solo esemplare, che restera' depositato presso gli Archivi della Confederazione elvetica e di cui una copia autentica e conforme sara' inviata a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)