DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. 833
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in forza del quale la retribuzione assoggettabile al contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' fissata dalle stesse tabelle medie mensili valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla medesima gestione ed e' variata, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 della legge n. 658 sopra citata, ora sostituito dall'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1974 che ha stabilito, tra l'altro, in attuazione del combinato disposto dell'art. 7, penultimo comma e dell'art. 15, decimo comma, della legge n. 27 predetta, l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1 gennaio 1974, delle retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge n. 27 sopra indicata, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi, nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000; Considerato che per effetto del combinato disposto dell'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 sopra citato, si rende necessario procedere alla maggiorazione delle retribuzioni medie mensili da valere per la determinazione dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento disposto per le stesse retribuzioni ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli altri iscritti alla medesima gestione; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono ulteriormente maggiorate nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000.
LEONE TOROS - GIOIA - MARTINELLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 32
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