LEGGE 30 ottobre 1975, n. 851
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2, terzo comma, dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - REALE - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Arrangement
ARRANGEMENT RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Considerando che una convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale e' stata aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961; Considerando tuttavia che alcune misure relative all'organizzazione dell'arbitrato di cui all'articolo IV della convenzione non sono applicabili che in caso di controversie fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la loro sede sia negli Stati contraenti ove, in base alle clausole dell'allegato alla convenzione, esistono comitati nazionali della camera di commercio internazionale, sia negli Stati ove non esistono tali comitati; Considerando che ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo X della convenzione summenzionata, le disposizioni di questa non pregiudicano la validita' di accordi multilaterali o bilaterali conclusi o da concludere, in materia di arbitrato, da Stati che ne sono Parti; Tenuto conto che la presente convenzione non pregiudica l'applicazione di una convenzione contenente la legge uniforme sull'arbitrato, attualmente in fase di elaborazione in seno al Consiglio d'Europa, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Nei rapporti fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la propria sede negli Stati Parti al presente accordo, i paragrafi da 2 a 7 dell'articolo IV della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961, sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Se la convenzione di arbitrato non contiene indicazioni sull'insieme o su parte delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo IV della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, tutti i problemi che dovessero sorgere in merito alla costituzione o al funzionamento del tribunale arbitrale saranno sottoposti alla decisione della competente autorita' giudiziaria a richiesta della parte piu' diligente".
Accordo-art. 2
Articolo 2. 1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Esso sara' ratificato o accettato. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, l'accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, esso entrera' in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che lo ratifichi o l'accetti successivamente, trenta giorni dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio, in seno al quale esista un comitato nazionale della camera di commercio internazionale, ad aderire al presente accordo. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4, trenta giorni dopo la data del deposito stesso.
Accordo-art. 4
Articolo 4. L'entrata in vigore del presente accordo nei confronti di ogni Stato che l'abbia ratificato, accettato o che vi abbia aderito, in conformita' delle disposizioni degli articoli 2 e 3, e' subordinata all'entrata in vigore della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale nei confronti di tale Stato.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare il presente accordo inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale del Consiglio.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Governo di ogni Stato che abbia aderito al presente accordo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore; d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmettera' copia conforme ad ogni Governo firmatario ed aderente. (Seguono le firme)
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