DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1975, n. 856
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LEONE MORO - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 42
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 1
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E L'EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE. Art. 1. Il fondo di previdenza, istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette. Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza gli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 2
Art. 2. Le entrate del fondo sono costituite: a) dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione dell'[art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art5); b) dai proventi del denaro investito come all'art. 19; c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 3
Art. 3. Il fondo di previdenza provvede: 1) a corrispondere un'indennita' agli iscritti indicati nel precedente art. 1 al momento in cui cessano definitivamente per qualsiasi causa dal servizio, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 7 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio. Tale indennita' e' stabilita nella misura indicata nel successivo art. 5; 2) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 9, nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo. Per i punti 1) e 2) del citato art. 9, devono essere stabilite le misure minima e massima, mentre per i punti 3) e 4) dello stesso articolo, deve essere stabilita la misura fissa.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 4
Art. 4. Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del fondo sono ripartite come segue: a) il 90% e' destinato alla liquidazione delle indennita' di cui al n. 1) dell'art. 3; b) il 4% e' destinato all'erogazione delle sovvenzioni di cui al n. 2) dell'art. 3; c) il 5% e' destinato a costituire un fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione delle indennita' di cui al n. 1) dell'art. 3, qualora le entrate ordinarie destinate a tale scopo non siano sufficienti. L'ammontare minimo e massimo di detto fondo e' determinato dal consiglio di amministrazione in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 25 per cento delle entrate previste per un quinquennio; l'eventuale eccedenza incrementera' le disponibilita' di cui ai punti a) e b); d) l'1% e' destinato a sostenere le spese inerenti l'amministrazione del fondo, il funzionamento della segreteria, i servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite nonche' le spese straordinarie ed occasionali. Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di cui ai precedenti punti a), b) e d), sono destinate al fondo di riserva; nel caso in cui questo abbia gia' raggiunto il limite massimo stabilito, le anzidette somme vanno ad incrementare le entrate dell'esercizio successivo.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 5
Art. 5. L'indennita' di cui all'art. 3, n. 1) e' corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'amministrazione periferica delle imposte dirette, considerando anche i periodi di assenza valutabili ai fini della pensione, salvo quanto disposto dal successivo art. 24. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore. A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura dell'indennita' si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per il coefficiente, calcolato per ogni quinquennio, risultante dal rapporto tra l'ammontare complessivo delle disponibilita' di cui al punto a) dell'art. 4 riferito allo stesso quinquennio e la somma degli anni di servizio maturati dagli iscritti, che presumibilmente cesseranno dal servizio nel quinquennio medesimo. Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennita' venga riammesso o riassunto presso l'amministrazione periferica delle imposte dirette, la misura dell'indennita', all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 3, n. 1), sara' determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riammissione o la riassunzione. Agli iscritti al fondo, che vengono dispensati dal servizio per motivi di salute senza aver acquisito il diritto a pensione, la misura dell'indennita' e' aumentata del 50%. Ai superstiti degli iscritti al fondo deceduti in attivita' di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio presso la amministrazione periferica delle imposte dirette, l'indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita'. Il beneficio di cui al comma precedente e' concesso in ordine di precedenza, ai soli superstiti indicati nei punti 1), 2) e 3) del successivo art. 7.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 6
Art. 6. L'indennita' prevista dall'art. 3, n. 1), e' corrisposta agli iscritti al fondo ed ai loro superstiti, aventi diritto al trattamento di quiescenza, d'ufficio senza che occorra alcuna domanda. A tal fine l'ufficio del personale che amministra gli iscritti al fondo e' tenuto a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati che siano cessati dal rapporto di impiego per qualsiasi causa. La detta comunicazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della cessazione del rapporto d'impiego. Ai superstiti elencati nel successivo art. 7, non aventi diritto al trattamento di quiescenza, l'indennita' viene liquidata su domanda degli interessati, da presentarsi nel termine perentorio di due anni dalla data del decesso dell'iscritto.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 7
Art. 7. In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto al fondo, il diritto all'indennita' prevista dall'art. 3, n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota di indennita' pari al quoziente ottenuto dividendo l'indennita' complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purche' nelle predette condizioni di eta' o di stato; 2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 3) ai figli maggiorenni non coniugati, gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali; 5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente, l'indennita' e' divisa tra essi in parti uguali; 6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purche' non coniugati, in parti uguali; 7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volonta' o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali;
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 8
Art. 8. Quando l'indennita' e' dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti: 1) se si tratta del coniuge superstite: il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), da cui risulti che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi e che non esistono figli nati da precedenti matrimoni o figli naturali riconosciuti dall'iscritto; 2) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro: lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, nonche' di quello di riconoscimento per i figli naturali e i documenti comprovanti l'inabilita' al lavoro; 3) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi maggiorenni non coniugati gia' conviventi ed a carico del genitore defunto: i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2), e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), da cui risulti che i richiedenti erano conviventi e a carico dell'iscritto deceduto; 4) se si tratta di figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti maggiorenni: i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2); 5) se si tratta dei genitori: un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'iscritto deceduto; 6) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purche' non coniugati: un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto e da cui risulti altresi', che i medesimi erano conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto nonche' i documenti comprovanti, la inabilita' al lavoro; 7) se si tratta di persone designate dall'iscritto con disposizioni di ultima volonta' a mente del n. 7) del precedente art. 7: un estratto autentico delle disposizioni di ultima volonta'; 8) se si tratta di fratelli o sorelle: un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), comprovanti i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto. Tutti i richiedenti compresi nei numeri da 2) a 7) del precedente art. 7 debbono comprovare con atto di notorieta' o con dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), che non esistono altri aventi diritto alla indennita' secondo l'ordine di precedenza stabilito nello stesso art. 7.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 9
Art. 9. Le sovvenzioni di cui al n. 2) dell'art. 3 possono essere concesse: 1) nei casi di malattia o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni dell'iscritto al fondo, del coniuge o dei figli a carico; 2) nei casi di gravi malattie o di menomazioni fisiche dovute ad infortuni di comprovata gravita' dei genitori o dei fratelli e sorelle che siano a carico dell'iscritto; 3) nei casi di decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli che erano a carico dell'iscritto; 4) nei casi di decesso dei genitori o dei fratelli e sorelle purche' risulti che erano a carico dell'iscritto.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 10
Art. 10. Le domande di sovvenzione, corredate dai documenti probatori, possono essere inoltrate al consiglio di amministrazione o direttamente o per il tramite del capo dell'ufficio presso cui l'iscritto presta servizio. Le sovvenzioni previste ai numeri 3) e 4) dell'art. 9, vengono concesse con carattere d'urgenza nella misura fissa, stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo, secondo le disponibilita' di cui al precedente art. 4, lettera b) su apposita istanza, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, presentata dagli interessati direttamente al consiglio di amministrazione. Nel caso di decesso dell'iscritto la predetta sovvenzione e' corrisposta in ordine di precedenza ai superstiti indicati nel precedente art. 7.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 11
Art. 11. Il fondo di previdenza e' amministrato da un consiglio, nominato con decreto del Ministro per le finanze, per ogni quadriennio, ed e' costituito: 1) dal direttore generale delle imposte dirette, presidente; 2) da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette, vice presidente; 3) da un dirigente superiore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; 4) da cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti del personale iscritto al fondo di cui al precedente art. 1, residenti, di norma, a Roma, eletti tra gli iscritti ed aventi almeno tre anni di effettivo servizio, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze; 5) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, iscritti al fondo, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nell'ambito dell'amministrazione delle finanze. A tale scopo le dette organizzazioni indicano ciascuna una terna di nominativi per ogni rappresentante effettivo e supplente, da ognuna delle quali il Ministro per le finanze sceglie i rappresentanti da nominare. La sostituzione nel corso del quadriennio di uno o piu' componenti di cui al n. 4), che siano dimissionari o collocati a riposo o deceduti, e' effettuata con decreto del Ministro per le finanze che vi provvede sulla base dei voti riportati nelle elezioni dagli altri candidati della stessa lista di appartenenza del componente da sostituire. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al fondo, su proposta del presidente.
Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza-art. 12
Art. 12. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso provvede: 1) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, e' chiamato a svolgere le funzioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 13; 2) a deliberare il coefficiente di cui al terzo comma dell'art. 5; 3) a liquidare l'indennita' di cui all'art. 3, n. 1); 4) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, n. 2); 5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali; 6) ad autorizzare le spese di cui all'art. 4, lettera d); 7) a deliberare sui modi e i tempi degli investimenti patrimoniali; 8) a deliberare sulla necessita' di utilizzo del fondo di riserva di cui alla lettera c) dell'art. 4; 9) ad approvare il rendiconto consuntivo delle gestioni; 10) a deliberare su quant'altro occorra per il funzionamento del fondo; 11) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al presente regolamento, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
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