DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. 859

Type DPR
Publication 1975-12-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 5 novembre 1975 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

LEONE MORO - COLOMBO ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1976

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 51

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, in prosieguo denominata "convenzione principale"; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Al fine di far conoscere all'estero la vita italiana e di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. Angelo Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nella persona del presidente, on. prof. Beniamino Finocchiaro all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 30 ottobre 1975 si stipula e si conviene quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI predisporra' annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per far conoscere all'estero la vita italiana e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Convenzione - art. 2

Art. 2. Il piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi predisposto dalla RAI ai sensi del precedente art. 1 secondo le - direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 luglio, sara' inoltrato sentita la Commissione parlamentare di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di ottobre di ciascun anno di durata della presente convenzione. Detto piano, da valere per l'anno successivo, conterra' anche l'indicazione in via di massima delle stazioni estere a cui si propone di inviare i programmi. Il piano sara' valorizzato sulla base dei seguenti costi orari di produzione: produzione RF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 776.733 copia di produzione RF. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.147 produzione TV in b/n . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.929.126 copia di produzione TV in b/n. . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 produzione TV a colori . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.114.951 copia di produzione TV a colori. . . . . . . . . . . . . L. 300.000 Ai suddetti costi si dovranno sommare eventuali oneri per occupazione del tempo di antenna dei trasmettitori stranieri, per l'affitto dei circuiti di collegamento (cavo, ponte radio, satellite), per diritti d'autore, diritti connessi e affini. Per le spese relative alla distribuzione dei programmi di cui al comma primo nelle aree dell'America settentrionale e della America centro meridionale, sostenute dagli uffici della RAI di New York e di Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di lire 240 milioni. Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI segnalera' eventuali variazioni al piano per il secondo semestre dell'anno in corso approvate con la procedura di cui al primo comma. La Presidenza del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dal ricevimento del piano annuale e delle variazioni semestrali, comunichera' alla RAI le eventuali osservazioni. Il piano per l'anno 1976 sara' presentato dalla RAI entro novanta giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione, le direttive indicate nel primo comma dovranno pervenire alla RAI entro venti giorni dalla stipula della stessa.

Convenzione - art. 3

Art. 3. La RAI, a chiusura di ciascun anno, rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la relativa fattura corredata dalla distinta dei programmi destinati all'estero. La fattura sara' firmata dai rappresentanti della RAI. La fattura per l'anno 1975 sara' relativa alle trasmissioni del periodo 11 agosto-31 dicembre 1975. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'[art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20). La RAI si impegna inoltre a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi trasmessi nel corso del mese per la visione o l'ascolto.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Per il periodo 11 agosto-31 dicembre 1975 l'impegno di massima della RAI riguarda la diffusione di: 412 ore di produzione di programmi radiofonici per un importo globale di L. 320.013.996; 2774 ore di copia di programmi radiofonici per un importo globale di L. 36.469.778; 81 ore di produzione di programmi televisivi in b/n per un importo globale di L. 480.259.206; 480 ore di copia di programmi televisivi in b/n per un importo globale di L. 96.000.000. Sempre per il periodo sopra citato i canoni di occupazione del tempo di antenna delle stazioni straniere ammontano a L. 140.962.679; l'affitto dei circuiti viene fissato in L. 57395.767; il contributo spese per gli uffici della RAI di New York e di Montevideo, centri di distribuzione dei programmi viene fissato in L. 94.027.362. L'onere complessivo ammonta, sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti a L. 1.225.128.788 e sara' ridotto in proporzione qualora il numero delle ore sopra indicate non sia raggiunto, fermi restando gli ammontari di cui al secondo comma.

Convenzione - art. 5

Art. 5. I costi orari di cui all'art. 2 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari; per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo. Qualora nel mese di agosto 1976 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in piu' o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di agosto 1975, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procedera' all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 2 con effetto dal 1 settembre 1976. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento dei costi al 1 settembre dei successivi anni di validita' della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di agosto. La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), nonche' della convenzione principale, in quanto compatibili.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Dopo tre anni di decorrenza della presente convenzione saranno riesaminati di comune accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI, sentiti i Ministeri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, i costi di cui all'art. 2 e la clausola di revisione costi al fine di apportare gli adeguamenti che fossero suggeriti dall'esperienza. Tali eventuali adeguamenti entreranno in vigore dal 1 gennaio successivo.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti mentre le spese di registrazione e bollo sono a carico della RAI.

Convenzione - art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' decorrenza dall'11 agosto 1975 e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, addi' 5 novembre 1975 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI Per la RAI - Radiotelevisione italiana Il presidente: FINOCCHIARO

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