DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. 860

Type DPR
Publication 1975-12-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 5 novembre 1975 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e di programmi radiofonici in lingua ladina, nella provincia di Bolzano.

((1))

LEONE MORO - COLOMBO - ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1976

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 52 ((1))

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, in prosieguo denominata "convenzione principale"; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. Angelo Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nella persona del presidente on. prof. Beniamino Finocchiaro, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 30 ottobre 1975 si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la diffusione per i cittadini di lingua tedesca nella provincia di Bolzano di: a) 4090 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; b) 550 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca. La RAI si impegna altresi' a continuare la trasmissione per i cittadini di lingua ladina delle Valli Badia, Gardena e Fassa di 150 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina. ((1))

Convenzione - art. 2

Art. 2. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 10 e 14 della convenzione principale saranno successivamente attivati. ((1))

Convenzione - art. 3

Art. 3. I programmi dovranno avere contenuto informativo artistico culturale educativo e ricreativo. I programmi informativi dovranno essere formulati in osservanza della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103). I programmi artistici culturali educativi e ricreativi dovranno essere formulati, in osservanza della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-31;670) e delle norme di attuazione approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-11-01;691). Per la distribuzione giornaliera delle trasmissioni e per gli orari relativi saranno osservate le norme della citata legge 103 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691. La RAI - Radiotelevisione italiana si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si e' chiuso. ((1))

Convenzione - art. 4

Art. 4. A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepira' le seguenti somme per ciascuna ora di trasmissione: trasmissioni RF in lingua tedesca. . . . . . . . . . L. 247.066 trasmissioni TV in lingua tedesca. . . . . . . . . . L. 3.486.182 trasmissioni RF in lingua ladina . . . . . . . . . . L. 482.000 Ove tutti i programmi previsti dall'art. 1 abbiano esecuzione il rimborso annuo complessivo ammontera' a L. 3.000.200.000 salvo quanto convenuto nel successivo art. 5 della presente convenzione. Qualora si verifichi una diminuzione nei programmi indicati all'art. 1 il rimborso annuo complessivo risultera' proporzionalmente ridotto. Gli oneri per il personale di madrelingua tedesca e ladina in relazione all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, saranno rimborsati nella misura annua di L. 239.900.000 salvo quanto disposto dal successivo art. 5. Tale rimborso per il 1975 e' di L. 29.000.000. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata corredata della distinta dei programmi. Tale fattura sara' firmata dai rappresentanti della RAI. La fattura per l'anno 1975 sara' relativa alle trasmissioni del periodo 11 agosto 31 dicembre 1975 piu' il rimborso relativo al 1975 di cui al comma precedente. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103. ((1))

Convenzione - art. 5

Art. 5. I costi orari di cui all'art. 4 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari; per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo. Qualora nel mese di agosto 1976 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o di entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in piu' o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di agosto 1975, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procedera' all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 4 con effetto dal 1 settembre 1976. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento dei costi al 1 settembre dei successivi anni di validita' della presente convenzione, raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di agosto. La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi. I costi del personale di madrelingua tedesca e ladina di cui all'art. 4 varieranno sulla base del solo parametro relativo ai tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria (impiegati). ((1))

Convenzione - art. 6

Art. 6. Eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nella distribuzione giornaliera dei programmi dovranno essere preventivamente concordate tra le parti tenuto conto delle norme della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), nonche' dello statuto speciale e delle norme di attuazione approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-11-01;691). I costi orari delle trasmissioni televisive indicati nel precedente art. 4 saranno rivisti nel caso di introduzione del colore. Dopo tre anni di decorrenza della presente convenzione i costi orari, l'ammontare delle spese per il personale di madrelingua tedesca e ladina e la clausola di revisione costi saranno riesaminati di comune accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI, sentiti i Ministeri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di apportare gli adeguamenti che fossero suggeriti dall'esperienza. ((1))

Convenzione - art. 7

Art. 7. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione approvate con il [decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-11-01;691), nonche' della convenzione principale, in quanto compatibili. ((1))

Convenzione - art. 8

Art. 8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti mentre le spese di registrazione e bollo sono a carico della RAI. ((1))

Convenzione - art. 9

Art. 9. La presente convenzione avra' decorrenza dall'11 agosto 1975 e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, addi' 5 novembre 1975 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI Per la RAI - Radiotelevisione italiana Il presidente: FINOCCHIARO ((1))

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