LEGGE 19 dicembre 1975, n. 874
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII della convenzione stessa.
LEONE MORO - RUMOR - MARCORA - GIOIA - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
CONVENTION on international trade in endangered species of wild fauna and flora Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Gli Stati Contraenti, riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varieta' un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche; riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica; riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale e' essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale; convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo: hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. Definizioni Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano: a) "Specie": ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato; b) "Specimen": i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti; ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice; iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici; c) "Commercio": l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare; d) "Riesportazione": l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato; e) "Introduzione con provenienza dal mare": il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato; f) "Autorita' scientifica": un'autorita' scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX; g) "Autorita' Amministrativa": un'autorita' amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX; h) "Parte": uno Stato per il quale la presente Convenzione e' entrata in vigore.
Convenzione-art. II
ARTICOLO II. Principi fondamentali 1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora piu' in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 2. L'Appendice II comprende: a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a). 3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. III
ARTICOLO III. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I 1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice I dovra' essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sara' concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti: a) un'Autorita' Scientifica dello Stato di esportazione avra' emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata; b) un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato; c) un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti; d) un'Autorita' Amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che un permesso di importazione e' stato accordato per il suddetto specimen. 3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorita' Scientifica dello Stato di importazione avra' emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie; b) un'Autorita' Scientifica dello Stato di importazione avra' la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura; c) un'Autorita' Amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sara' utilizzato per fini principalmente commerciali. 4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorita' Amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che lo specimen e' stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; b) un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti; c) un'Autorita' Amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che un permesso di importazione e' stato accordato per qualunque specimen vivente. 5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sara' soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorita' Amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen e' stato introdotto. Il detto certificato dovra' soddisfare alle condizioni seguenti: a) una Autorita' scientifica dello Stato, nel quale lo specimen e' stato introdotto, avra' emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie; b) un'Autorita' amministrativa dello Stato nel quale lo specimen e' stato introdotto avra' la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura; c) un'Autorita' amministrativa dello Stato, nel quale, lo specimen e' stato introdotto, avra' la prova che lo specimen stesso non sara' utilizzato a fini principalmente commerciali.
Convenzione-art. IV
ARTICOLO IV. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II 1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorita' scientifica dello Stato di esportazione avra' emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata; b) un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato; c) un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti. 3. Per ognuna delle Parti, un'autorita' scientifica sorvegliera' in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorita' scientifica determinera' che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'Appendice I, essa informera' l'Autorita' amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie. 4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggettata alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione. 5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggettata alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che lo specimen e' stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; b) un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova, che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti. 6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorita' amministrativa dello Stato nel quale lo specimen e' stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorita' scientifica dello Stato nel quale detto specimen e' stato introdotto avra' emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie; b) un'Autorita' amministrativa dello Stato nel quale lo specimen e' stato introdotto avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 7. I certificati di cui al paragrafo 6 piu' sopra possono essere concessi, su parere dell'autorita' scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorita' scientifiche nazionali, e se del caso, con autorita' scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui e' autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.
Convenzione-art. V
ARTICOLO V. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III 1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovra' soddisfare alle condizioni seguenti: a) un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen in questione non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato; b) un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'Appendice III sara' soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III, di un permesso d'esportazione. 4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen e' stato trasformato in questo Stato, oppure che verra' riesportato, costituira' prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.
Convenzione-art. VI
ARTICOLO VI. Permessi e certificati 1. I permessi e certificati rilasciati in virtu' delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo. 2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sara' valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio. 3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorita' amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorita' amministrativa. 4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorita' amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non puo' essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia. 5. Si richiedera' un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens. 6. Un'Autorita' amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullera' e conservera' il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen. 7. Quando cio' sia fattibile e appropriato, un'Autorita' Amministrativa potra' fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sara' studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa piu' difficile possibile.
Convenzione-art. VII
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