LEGGE 19 dicembre 1975, n. 875
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971.
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