DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 884
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in radiologia.
Dopo l'art. 137 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia di cui all'art. 77.
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 138. - La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.
La scuola e' riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di 5 per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica.
Art. 139. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia e' di 4 anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;
radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali, connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connesse;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reperti radiologici;
radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazioni di casistica clinica;
medicina nucleare (biennale) comprendente:
1) elementi di medicina nucleare;
2) strumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a seconda di quanto opportuno al loro miglior svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ed istituzioni di particolare interesse, sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso.
1° Anno (tronco-comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; radiodiagnostica (1). 2° Anno:
radiodiagnostica (2);
radioterapia e terapia fisica (1).
3° Anno:
radiodiagnostica (3);
radioterapia e terapia fisica (2);
medicina nucleare (1).
4° Anno:
radioterapia e terapia fisica (3);
medicina nucleare (2).
Art. 140. - La durata dei singoli corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica e' di tre anni.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:
1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;
radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ed esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;
radiobiologia (annuale) comprendente:
1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendenti:
1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico dalle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.
I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche sono cosi' distribuiti nei 3 anni di corso:
1° Anno (tronco-comune):
matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (1).
2° Anno:
radiodiagnostica (2).
3° Anno:
radiodiagnostica (3).
Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.
Art. 141. - Le tasse di iscrizione e di frequenza sono fissate come segue:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 soprattassa esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale per fuori corso . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 9
Art. 1
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