DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1975, n. 899

Type DPR
Publication 1975-10-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, n. 1261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 2 luglio 1954, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari traffico "C.I.C.L.A.T.", con sede in Roma, e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 807, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 17 ottobre 1966, con il quale e' stata approvata la proroga della durata del Consorzio, per altri dieci anni; Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 16 novembre 1973, nella quale e' stata deliberata la proroga della durata dell'ente al 2 luglio 1984 (due luglio millenovecentottantaquattro) con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto consortile; Vista l'istanza, in data 10 maggio 1974, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione della suddetta proroga; Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: E' approvata la proroga, al 2 luglio 1984 (due luglio millenovecentottantaquattro), della durata del Consorzio cooperative lavoratori ausiliari traffico "C.I.C.L.A.T.", con sede in Roma, nonche' la modificazione dell'art. 2 dello statuto consortile, secondo il testo di seguito riportato: "Art. 2. - Il Consorzio, costituito con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, n. 1261, registrato alla Corte dei conti, addi' 25 giugno 1954, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1954, n. 148, avra' la durata fino al 2 luglio 1984, che potra' essere prorogata nelle forme di legge, mediante delibera dell'assemblea dei delegati. Salvo quanto disposto nel successivo art. 9, le cooperative consorziate sono obbligate a far parte del Consorzio per tutta la durata di esso". Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1975 LEONE TOROS - BUCALOSSI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 31

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