DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1975, n. 901
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Sofia il 27 maggio 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 18 dell'accordo stesso.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo a servizi aerei tra i due Stati, firmato a Roma il 7 giugno 1974, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. XVIII dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 15
Accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS CIVILS. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA Essendo membri della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi aerei regolari fra i loro rispettivi Paesi, Hanno designato loro plenipotenziari i quali hanno hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato: a) Il termine "convenzione" significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 della convenzione e ogni emendamento degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, dal momento in cui tali allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono ratificati dai due Stati contraenti. b) Il termine "autorita' aeronautiche" significa, per quel che concerne la Bulgaria, il Ministero dei trasporti e per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che sono attualmente attribuite alle suddette autorita'. c) Il termine "compagnia designata" significa una compagnia di trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti. d) Il termine "territorio" in rapporto a uno Stato significa le regioni terrestri e le acque territoriali ivi adiacenti che si trovano sotto la sovranita' di detto Stato. e) I termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" hanno il significato loro dato dall'articolo 96 della convenzione. f) II termine "capacita' di un'aeronave" significa il carico commerciale di un'aeronave espresso in termini di numero di posti/passeggeri e di pesi e volume delle merci o delle spedizioni postali. L'espressione "capacita' offerta" significa il totale delle capacita' delle aeronavi impiegate nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei convenuti, moltiplicato per la frequenza dei voli effettuati da tali aeronavi durante un determinato periodo di tempo. 2. L'allegato di questo accordo e' considerato come parte integrante dell'accordo stesso e ciascun riferimento all'accordo si riferisce anche al suo allegato a meno che non sia espressamente previsto altrimenti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito "servizi convenuti" e "rotte specificate". 2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra Parte contraente; b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio; c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti, passeggeri, merci o spedizioni postali, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato. 3. Nessuna disposizione del presente accordo potra' essere interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente ("cabotaggio"). 4. Ai fini degli scopi menzionati nel paragrafo 2 di tale articolo ciascuno Stato contraente puo' indicare le rotte aeree che vanno seguite sul proprio territorio da ciascuna aeronave dell'altro Stato contraente e gli aeroporti che vanno utilizzati per tali servizi.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare una compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formera' l'oggetto di una notifica scritta fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accordera' senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente potranno esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorita' per l'esercizio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, qualora detta Parte contraente non fornisca la prova che una parte preponderante della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima. 5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potra' cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 6.
Accordo-art. 4
Articolo 4 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudichera' necessarie, se: a) non fornisce la prova che una parte preponderante della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima, o b) tale compagnia non si e' conformata alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente che ha accordato questi diritti, o c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato. 2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potra' essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Le compagnie designate godranno di possibilita' eque ed uguali per l'esercizio dei servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse. 3. L'esercizio dei servizi convenuti sara' organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sara' quello di offrire una capacita' di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza da o destinati al territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia che effettua detto servizio. 4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacita' di trasporto offerta deve essere in relazione con: a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte contraente che avra' designato la compagnia; b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione; c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1 aprile al 31 ottobre e dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti. Le intese su tali questioni saranno sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quest'ultima. 2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per l'approvazione alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applichera' agli ulteriori cambiamenti. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali se le autorita' aeronautiche ne convengono. 3. Le autorita' aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti dovranno fornire alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacita' di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno, se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituite dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, tale termine potra' essere ridotto, previo accordo di dette autorita'. 4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorita' aeronautiche di una Parte contraente, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo. 5. Nel caso in cui l'accordo fra le autorita' aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sara' sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente accordo. 6. Le tariffe gia' fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte contraente, utilizzati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonche' le riserve di carburante e lubrificanti, gli equipaggiamenti normali di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, nonche' gli articoli destinati ad essere venduti in quantita' limitata ai passeggeri durante il volo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale, a condizione che i suddetti articoli restino a bordo delle aeronavi fino alla loro partenza da detto territorio. 2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati: a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia. Gli stessi articoli, in caso di scalo forzato o di scalo su un aeroporto di riserva, possono essere trasportati sotto controllo doganale sul luogo dove si trova l'aeromobile; b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorita' della suddetta altra Parte contraente, per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili. 3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtu' dei precedenti commi non possono essere utilizzati a fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra indicati che e' utilizzata dai voli al disopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. 2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalita' di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, alla materia doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio. 3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ciascuna Parte contraente dara', su una base di reciprocita', alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati dalla tabella delle rotte, sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro Paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata. Detto personale dovra' rispettare le norme che regolano l'entrata e la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio. L'organico di tale personale sara' stabilito sulla base di un accordo fra le compagnie aeree designate e sara' presentato alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione. Ciascuna Parte contraente fornira' l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Il saldo fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di una Parte contraente dalla compagnia designata dall'altra Parte contraente sara' trasferito conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in divise convertibili. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocita'.
Accordo-art. 12
Articolo 12 In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principii definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.
Accordo-art. 13
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