DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Type DPR
Publication 1975-11-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 del predetto statuto speciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta:

Titolo I ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.

Titolo II POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

Art. 2

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia locale, urbana e rurale, svolte dagli enti locali.

Titolo III ISTITUZIONI CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE

Art. 3

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attivita'.

Art. 4

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.

Art. 5

Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.

Art. 6

La sovrintendenza ai beni librari, gia' demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Titolo IV ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 7

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Titolo V IGIENE E SANITA' - ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanita' ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

Art. 9

Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, relativamente al suo territorio.

Art. 10

Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869. L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia e' svolta, su iniziativa del Ministro per la sanita', nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 43 del presente decreto.

Art. 11

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanita', aventi sede nel territorio regionale: a) gli uffici dei medici provinciali; b) gli uffici dei veterinari provinciali. Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari: a) consigli provinciali di sanita'; b) comitati provinciali di coordinamento dell'attivita' ospedaliera; c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici; d) consorzi provinciali antitubercolari; e) comitati provinciali per la lotta antimalarica; f) dispensari antivenerei; g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione. Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanita' e divengono organismi periferici della regione. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

Titolo VI TRASPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio dei trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti. Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

Art. 13

Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3, 4, primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833. Sono altresi' trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di controllo, di cui all'art. 113, ultimo comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonche' le funzioni amministrative nella materia di cui all'art. 5, n. 7, dello statuto regionale.

Art. 14

La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi. Viene delegato alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che residuano alla competenza statale: 1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione; 2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonche' nominare il presidente del consiglio di disciplina. Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonche' all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti. Cio' fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sara' definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Art. 15

Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel territorio regionale. Restano salve le attribuzioni statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

Titolo VII TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 16

Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera. Tuttavia, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonche' alla determinazione delle localita' di interesse turistico non sara' disciplinata diversamente, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministro per le finanze. Si prescinde dal suddetto parere se esso non e' espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte della regione.

Art. 17

Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

Art. 18

Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Titolo VIII INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 19

Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dalla amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle attribuzioni regionali nelle materie da esso trattate.

Art. 20

In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste gia' attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IX VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - URBANISTICA

Art. 21

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente: "Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; b) espropriazione per pubblica utilita', eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato; c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni".

Art. 22

Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale. Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23

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